Cassazione Penale, Sentenza n. 36281/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali. Il primo deduceva illogicità e carenza di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria, ma in realtà contestava il provvedimento sotto il profilo del pericolo di recidiva collegato alla condizione dell'imputato (assenza di documenti, assenza di legami sociali). Il secondo lamentava la mancanza di considerazione di nuovi elementi relativi alla minore gravità delle lesioni e alla lieve entità del fatto, ovvero la mancata valutazione di circostanze attenuanti a favore dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché confondeva la gravità indiziaria con le esigenze cautelari e, inoltre, la sopravvenuta condanna di primo grado preclude la rivalutazione della gravità indiziaria in assenza di nuova contestazione o nuovi elementi. Il secondo motivo è stato giudicato generico e aspecifico perché non ha affrontato le autonome e autosufficienti ragioni del provvedimento impugnato, che avevano posto rilievo sui precedenti polizia recenti per reati contro il patrimonio e sulla condizione precaria dell'indagato in Italia (senza fissa dimora, senza permesso di soggiorno, senza documenti, senza occupazione). Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e lo ha condannato a versare €3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 c.p.p., comma 5
Consente il trattamento del ricorso in camera di consiglio in assenza delle parti quando non è stata richiesta trattazione orale nei termini; la Corte ha proceduto secondo questa disposizione.
art. 611 c.p.p., comma 1-bis
Regola modalità e termini per la trattazione degli atti in camera di consiglio; la Corte ha osservato i presupposti procedurali per la trattazione senza le parti.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Fondamento normativo dell'inammissibilità per aspecificità o genericità dei motivi di impugnazione; la Corte lo ha richiamato per escludere il secondo motivo di ricorso.
art. 616 c.p.p.
Disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione a favore della cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a €3.000 di ammenda.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014 (Paolone)
Principio secondo cui la sopravvenuta sentenza di condanna per gli stessi fatti preclude la rivalutazione della gravità indiziaria in sede di riesame della libertà, salvo diversa contestazione dei fatti o nuovi elementi di fatto; la Corte lo ha applicato per escludere la rilevanza della censura sulla gravità indiziaria.
Massime di principio
- La sopravvenienza di una sentenza di condanna limita la possibilità di rimettere in discussione la gravità indiziaria in sede di riesame cautelare, salvo che emergano nuovi fatti o diversa contestazione del fatto addebitato.
- I motivi di impugnazione devono confrontarsi specificamente con le ragioni espresse dal giudice nel provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o che ignorano le rationes decidendi autonome del provvedimento sono inammissibili.
- Confondere profili distinti (es. gravità indiziaria vs esigenze cautelari) indebolisce la censura e può essere motivo di inammissibilità o rigetto.
- La condizione personale dell'indagato (assenza di documenti, mancata dimora, mancanza di legami sociali, precedenti recenti) costituisce un concreto e autonomo elemento per la valutazione del pericolo di reiterazione del reato e può giustificare la custodia cautelare.
- Per ottenere un riesame favorevole delle misure cautelari è necessario produrre elementi nuovi, specifici e rilevanti che incidano sulle singole ragioni poste a fondamento della misura (non limitarsi a generiche affermazioni sulla modesta entità del fatto).
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