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Sentenza

Sentenza n. 2727/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 771/2025, depositata e resa pubblica il 12.08.2025.

Giustizia amministrativa202600510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 771/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, per complessivi euro 1.000,00, e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile il beneficio, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 9 settembre 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la decisione. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la mancata esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; è ammessa la delega a un funzionario della Direzione territoriale. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non spontaneamente adempiute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione, questa non abbia adempiuto e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire un giudicato di condanna al pagamento di somme può utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi ordinari dell'amministrazione soccombente, gli specifici capitoli di bilancio e il pagamento in conto sospeso previsti dalla normativa applicabile.
  • Non è dovuto un compenso autonomo al commissario ad acta quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa e l'attività richiesta rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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