Cassazione Penale, Sentenza n. 8073/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo. Il ricorrente denunciava nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all'assistenza dell'imputato e all'art. 324 c.p.p., nonché violazione di legge (art. 606 lett. c) c.p.p.) per violazione del diritto di difesa: la difesa aveva chiesto il rinvio dell'udienza per prendere visione di documenti depositati dalla Procura il giorno prima dell'udienza e pervenuti al fascicolo lo stesso giorno dell'udienza, istanza rigettata dal Tribunale con la motivazione del rispetto dei termini per decidere sul riesame.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Procura aveva depositato integrazioni documentali il 17/10/2023, cui la difesa ha potuto accedere solo il giorno dell'udienza; la richiesta di differimento formulata dalla difesa avrebbe dovuto essere valutata alla luce dell'art. 309, comma 9‑bis c.p.p. (richiamato dall'art. 324, comma 7), verificando l'esistenza di "giustificati motivi". Il Tribunale di merito ha invece negato il rinvio motivando con la necessità di rispettare i termini procedurali, senza valutare se sussistessero giustificati motivi e senza fornire una motivazione coerente. Per tali ragioni la decisione è stata annullata e i giudici hanno disposto il nuovo esame in contraddittorio (la motivazione indica l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio; il dispositivo fornito è tronco ma la ratio porta all'annullamento e rinnovazione del contraddittorio).
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma penale relativa alla truffa indicata come reato di riferimento per cui è stato disposto il sequestro; citata come titolo di reato non oggetto di specifica interpretazione normativa nel testo.
art. 640-bis c.p.
Aggiornamento del titolodi reato (truffa aggravata) richiamato fra le fattispecie per cui si è disposta la misura patrimoniale; usato per definire l'ambito del profitto da sequestrare.
art. 316-bis c.p.
Reato richiamato tra quelli posti a fondamento della misura cautelare patrimoniale; citazione finalizzata a delineare i profili di illecito tributario/finanziario.
art. 2 D.Lvo 74/2000
Norma del decreto legislativo in materia tributaria richiamata tra le fattispecie da cui deriverebbero i proventi oggetto di sequestro.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Richiamata in ordine alla nullità per violazione delle garanzie della difesa; il vizio denunciato concerne l'assistenza dell'imputato e la mancata possibilità di consultare i nuovi atti, con conseguente possibile nullità del provvedimento impugnato.
art. 324 c.p.p.
Norma che disciplina il procedimento di riesame: richiamata per la necessità che il tribunale valuti le richieste di differimento dell'udienza e garantisca il contraddittorio effettivo.
art. 606 lett. c) c.p.p.
Criterio di impugnazione (violazione di legge) invocato per censurare la mancata valutazione delle ragioni della difesa e la violazione del diritto di difesa.
art. 309, comma 9-bis c.p.p.
"su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi"
Norma centrale per la decisione: stabilisce il diritto, entro termini brevi e su istanza personale, a una breve dilazione dell'udienza per "giustificati motivi"; la Corte interpreta tale previsione come obbligo del giudice di accertare l'esistenza dei giustificati motivi senza sindacare la qualità delle ragioni, salvo il carattere pretestuoso.
art. 324, comma 7 c.p.p.
Richiama/collega la disciplina del riesame alle garanzie procedurali sugli eventuali differimenti concessi ai fini del contraddittorio; utilizzato per sostenere che il Tribunale doveva valutare la richiesta di rinvio.
Massime di principio
- Se la pubblica accusa deposita documenti aggiuntivi a ridosso dell'udienza, la difesa ha il diritto di chiedere una breve dilazione per prenderne visione; il giudice deve verificare l'esistenza di "giustificati motivi" e motivare la decisione di accogliere o respingere l'istanza.
- Il diniego automatico di un rinvio motivato con il mero richiamo ai tempi ristretti della procedura è insufficiente: il tribunale deve valutare concretamente se la richiesta sia pretestuosa o genuina e spiegare le ragioni del rigetto.
- Il parametro normativo per la concessione del differimento (art. 309, comma 9‑bis) va interpretato come tutela concreta del diritto di difesa: il giudice non entra nel merito della strategia difensiva ma accerta l'esistenza di validi motivi per la dilazione.
- In caso di rifiuto non adeguatamente motivato e quando la mancata consultazione degli atti possa avere inciso sul contraddittorio, la decisione di merito può essere annullata e rinviata per consentire il pieno svolgimento del contraddittorio.
- Solo istanze manifestamente pretestuose o quando il materiale depositato sia di minima consistenza possono giustificare un rigetto immediato; in dubbio, prevale la tutela del diritto di difesa.
- Il giudice deve motivare specificamente la valutazione dei "giustificati motivi": una motivazione formale o astratta, non pertinente all'istanza, può essere qualificata come motivazione apparente ed essere censurata in sede di legittimità.
- Quando venga nominato un nuovo difensore o sia necessario tempo per compiere indagini difensive, il tribunale dovrebbe considerare tali esigenze tra i possibili giustificati motivi per differire l'udienza.
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