Cassazione Civile, Ordinanza n. 08891/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società di persone era stata destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, con rettifica in aumento del reddito d’impresa e del valore della produzione e con conseguenti maggiori imposte. In base a tale accertamento era stato emesso anche un avviso nei confronti della socia e legale rappresentante, per maggior reddito di partecipazione e maggiori Irpef e addizionali. I ricorsi proposti davanti al giudice tributario provinciale erano stati riuniti e rigettati; l’appello era stato respinto dalla CTR. In cassazione veniva dedotto, con il primo motivo, il vizio relativo al litisconsorzio necessario: si sosteneva che, trattandosi di accertamento del reddito di società di persone con automatica imputazione ai soci, il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere tutti i soci, compreso quello di minoranza titolare dell’1%, mai chiamato in causa. La ricorrente censurava inoltre la CTR per avere confuso la riunione dei ricorsi con l’integrazione del contraddittorio e per avere ritenuto formato un giudicato implicito sulla questione. Gli altri motivi investivano questioni di merito sugli avvisi (sottoscrizione, delega, motivazione, legittimità dell’accertamento analitico-induttivo), ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente un litisconsorzio necessario originario tra società di persone e tutti i soci nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento del reddito societario e dei redditi di partecipazione. Ha escluso che la discussione in primo grado sulla riunione dei ricorsi potesse integrare un giudicato implicito idoneo a precludere il rilievo del difetto di contraddittorio, poiché il socio di minoranza era rimasto pretermesso. Ha quindi dichiarato la nullità dell’intero giudizio e cassato la sentenza senza rinvio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio e la regolazione delle spese. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 546/1992
nei giudizi tributari relativi ad accertamenti inscindibili deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la mancata partecipazione di uno di essi determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 29 d.lgs. 546/1992
è richiamato come possibile disciplina della riunione dei ricorsi, ma la riunione non equivale all'integrazione del contraddittorio.
art. 5 d.P.R. 917/1986
l'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone comporta automatica imputazione ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione.
art. 382 c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando, dichiarata la nullità dell'intero giudizio, non occorre ulteriore attività decisoria nel grado di legittimità.
art. 360 c.p.c.
sono i parametri formali invocati per la denuncia delle violazioni di legge, degli errori processuali e dei vizi motivazionali.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi a oggetto la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali.
- La mancata partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari comporta nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La mera riunione di ricorsi o la trattazione congiunta delle cause non equivale all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto pretermesso.
- Il richiamo al giudicato implicito non può sanare il difetto di contraddittorio quando la pretermissione riguardi un soggetto diverso da quelli già presenti o quando la questione non sia stata validamente decisa con effetti preclusivi.
- L'accoglimento del motivo processuale che attiene alla integrità del contraddittorio assorbe le censure di merito relative agli avvisi di accertamento impugnati.
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