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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1293 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

S.D. ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 109/06/12 della CTP di Cosenza, ormai passata in giudicato, ottenendo l'ordine di restituzione di Euro 93.577,89 più interessi nei confronti di Equitalia Sud, ritenendo il giudicato idoneo a far valere il diritto al rimborso. Equitalia Sud ha resistito sostenendo che la sentenza di primo grado aveva annullato soltanto un'iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, art. 77, senza statuire sulla spettanza di somme o sulla loro restituzione; ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di ottemperanza su quel punto, l'improcedibilità per la mancata chiamata in causa degli enti impositori e ha rilevato che l'ipoteca era già stata cancellata in esecuzione del giudicato. La CTP, in primo grado, aveva accolto l'istanza di S.D. e ordinato il pagamento, nominando commissario ad acta in caso di inadempimento; Equitalia Sud ha impugnato la decisione in Cassazione articolando quattro motivi, volti principalmente a far rilevare che il giudicato non riconosceva alcun diritto alla restituzione di somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: il giudicato della CTP aveva dichiarato l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria e non aveva statuendo sulla debenza o sulla restituzione di somme versate. Poiché l'unico comando effettivo ricavabile dalla sentenza impugnata era l'ordine di cancellazione dell'ipoteca (e la cancellazione risultava già compiuta), il giudice dell'ottemperanza non poteva attribuire alla parte nuovi diritti non riconosciuti nel dispositivo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso di S.D. per l'ottemperanza. S.D. è stata condannata al pagamento delle spese processuali: Euro 2.000,00 per il giudizio di ottemperanza e Euro 7.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70

    Disciplina il giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle Commissioni tributarie; limita i rimedi in materie procedurali ma il giudice dell'ottemperanza può solo rendere esecutivo il comando della sentenza senza creare nuovi diritti non contenuti nel dispositivo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    Norma richiamata come titolo giuridico dell'iscrizione ipotecaria impugnata; la CTP aveva annullato l'iscrizione eseguita ai sensi di tale articolo.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato per giustificare l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro le sentenze di ottemperanza, in relazione ai principi del giusto processo.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (comma 1)

    Fondamento delle censure proposte in cassazione (vizi di violazione di legge, motivazione insufficiente o omessa) e strumento con cui la Corte ha valutato i motivi di ricorso (n. 3, 4, 5 richiamati nelle censure).

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione all'onere di motivazione del giudice e alla necessità che il giudice dell'ottemperanza renda conto dell'oggetto del giudicato e del contenuto del dispositivo.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito; la Corte l'ha applicato rigettando il ricorso di ottemperanza di S.D. senza rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'ottemperanza può soltanto accertare e rendere esecutivo il comando già contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata; non può creare o riconoscere nuovi diritti non espressamente statuati nel giudicato.
  • Se la sentenza di merito ha annullato solo un'iscrizione ipotecaria, l'unico obbligo esecutivo possibile è la cancellazione dell'ipoteca; una richiesta di restituzione di somme richiede che il giudicato abbia effettivamente deciso sulla spettanza di tali somme.
  • La domanda di ottemperanza volta a ottenere il rimborso di somme deve essere supportata da un giudicato che abbia statuuto sulla devoluzione o sul diritto al rimborso; in assenza di tale statuizione la domanda è infondata.
  • Quando la pretesa di ottemperanza riguarda somme di denaro, è rilevante chiamare in causa tutti i soggetti obbligati dal rapporto sostanziale (es. enti impositori oltre all'agente di riscossione) se il diritto al rimborso si fonda su atti impositivi o su responsabilità di più soggetti.
  • Prima di promuovere il giudizio d'ottemperanza è opportuno verificare attentamente il dispositivo della sentenza passata in giudicato e allegare gli elementi che dimostrino che il dispositivo comprende effettivamente la prestazione richiesta (quantificazione del rimborso, ordine di pagamento, ecc.).
  • Se l'ottemperanza richiede atti già eseguiti (es. cancellazione di ipoteca), il ricorso può essere dichiarato improcedibile o rigettato se non sussistono ulteriori obblighi esecutivi a carico del resistente.
  • La parte che pretende l'ottemperanza deve esporre con chiarezza il collegamento fra dispositivo del giudicato e l'adempimento richiesto; il difetto di motivazione sul punto può costituire motivo di annullamento.

Testo integrale

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