Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il mancato integrale pagamento di un rimborso IRPEF richiesto da una contribuente per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in un comune della Sicilia colpito dal sisma del 1990. Dopo il riconoscimento del diritto al rimborso nei giudizi di merito e il successivo pagamento solo parziale da parte dell'ufficio, la contribuente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere il residuo importo. La Corte regionale ha accolto l'ottemperanza. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato, del provvedimento direttoriale attuativo e dell'art. 111 Cost., in combinato con gli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992. Lamenta che il giudice dell'ottemperanza avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la riduzione del 50% prevista dallo ius superveniens e avrebbe trascurato il rilievo delle condizioni e dei limiti di spesa stabiliti dalla disciplina sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di ottemperanza, il giudice non possa limitarsi a una formula generica, ma debba concretamente regolare l'attuazione del giudicato alla luce della disciplina sopravvenuta e dei limiti di spesa, potendo anche essere necessario lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Tuttavia, nel caso concreto, la contribuente ha depositato memoria attestando che, nelle more del giudizio di legittimità, l'Amministrazione ha effettuato il pagamento integrale delle somme dovute. Per tale ragione, è venuto meno l'interesse al rinvio e la decisione impugnata è stata confermata, con correzione della motivazione nei termini indicati dalla Corte. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
come modificato dall'art. 16-octies, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modif. dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e dall'art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con modif. dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
La disciplina del rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 è soggetta a limiti di spesa e, ove le domande eccedano le risorse disponibili, i rimborsi sono ridotti del 50%; l'attuazione concreta richiede una verifica procedimentale e contabile che può incidere sulla fase esecutiva.
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017
Le modalità e le procedure applicative del rimborso sono rimesse a un atto attuativo diretto a garantire il rispetto dei limiti di spesa.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in combinato disposto con la disciplina processuale tributaria, ma non accolto nel senso prospettato dall'Ufficio.
art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso quale norma processuale rilevante nel giudizio di ottemperanza.
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le censure contro la sentenza di ottemperanza sono limitate alle violazioni di natura procedimentale; il giudice dell'ottemperanza può e deve interpretare, integrare e rendere effettivo il giudicato, anche disponendo il quomodo dell'attuazione.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È il riferimento per la tempestiva proposizione dell'istanza di rimborso da parte dei contribuenti interessati.
art. 14, comma 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiamato quale base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per l'esecuzione del giudicato in presenza di limiti di cassa.
d.m. 1 ottobre 2002
Menziionato come atto integrativo delle modalità operative dello speciale ordine di pagamento.
d.m. 24 giugno 2015
Menziionato come ulteriore atto integrativo delle modalità operative dello speciale ordine di pagamento.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non applicato il raddoppio del contributo unificato poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il sindacato di legittimità sulle censure contro la sentenza è circoscritto alle violazioni procedimentali, ma comprende anche l'omesso o difettoso esercizio del potere del giudice di dare concreta attuazione al giudicato.
- Quando una disciplina sopravvenuta sul rimborso prevede limiti di spesa e una possibile riduzione proporzionale delle somme dovute, il giudice dell'ottemperanza deve verificare non solo l'esistenza del diritto, ma anche le condizioni concrete di eseguibilità e le modalità materiali di pagamento.
- Il giudice dell'ottemperanza non può limitarsi a formule generiche di mero rinvio al giudicato, ma deve, se necessario, individuare specificamente il quomodo dell'attuazione, anche mediante strumenti esecutivi speciali come l'ordine di pagamento in conto sospeso.
- La censura dell'amministrazione sulla riduzione dei rimborsi è infondata se, nelle more del giudizio di legittimità, risulta l'integrale pagamento delle somme dovute, perché viene meno la necessità di un rinvio per ulteriori provvedimenti esecutivi.
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