Cassazione Penale, Sentenza n. 1775/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione nonche' per inosservanza ed errata applicazione di norme penali e processuali (art. 606, comma 1, lett. E), B) e C) c.p.p.). In particolare ha contestato: l'identificazione del ricorrente con il soggetto detto 'Michele' (visti difformi riscontri nelle testimonianze e caratteristiche fisiche discordanti); l'utilizzo di un numero di telefono ritenuto in uso a coimputato Alessandro Rayer e non al Campos; la sussistenza del reato di associazione per delinquere (anziche' una serie di truffe con vincolo di continuazione), data la brevissima durata delle condotte (circa quattro mesi) e l'assenza di programmazione di reati indeterminati; e l'attribuzione a Campos di un ruolo apicale nell'associazione, posto che i conti correnti e le utenze risultavano riferibili soprattutto ad Alessandro Rayer e che Campos avrebbe potuto esserne solo mero partecipe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato: ha rigettato le doglianze relative alla valutazione complessiva delle prove e alla sussistenza dell'associazione per delinquere (confermando il principio che la durata breve non esclude automaticamente l'associazione), ma ha accolto la censura relativa all'attribuzione al Campos del ruolo apicale (promotore/organizzatore/capo) per il reato di cui al capo A). Le motivazioni delle sentenze di merito sono risultate insufficienti e incongrue nel descrivere con precisione le condotte qualificanti l'aggravante verticistica; pertanto la sentenza impugnata e' annullata limitatamente alla qualifica verticistica attribuita a Campos e la Corte rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo giudizio esclusivamente su questo punto. Il resto del ricorso e' dichiarato inammissibile. E' stata inoltre respinta la richiesta di liquidazione delle spese processuali formulata dalla parte civile per tardiva produzione delle conclusioni (pervenute il 18/11/2024).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte interpreta che il ricorso deduceva carenza o contraddittorieta' della motivazione, inosservanza di norme penali e processuali e vizio di applicazione della legge, valutando tali censure nei limiti del sindacato di legittimita'.
art. 416, secondo comma, cod. pen.
citato in relazione all'aggravante verticistica (promotore, organizzatore, capo)
La norma disciplina l'aggravante per chi svolge ruolo di promotore, organizzatore o capo nell'associazione per delinquere; la Corte osserva che, pur essendo tali ruoli rilevanti ai fini dell'aggravante, la loro attribuzione richiede una motivazione precisa e circostanziata delle condotte che ne costituiscono la prova.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non e' consentita la rivalutazione libera degli elementi di fatto: il sindacato riguarda la tenuta logico-giuridica della motivazione e non la riconsiderazione delle prove, salvo vizi specifici di motivazione.
- La configurabilita' dell'associazione per delinquere non richiede una durata temporale necessariamente lunga: una partecipazione anche breve puo' integrare il reato se il vincolo non e' preordinatamente circoscritto e sussistono elementi di stabilita' e organizzazione.
- Per riconoscere aggravanti verticistiche (promotore/organizzatore/capo) e' necessaria una motivazione particolareggiata: occorre descrivere condotte specifiche che evidenzino l'iniziativa, il coordinamento, l'autonomia organizzativa, la direzione o l'indispensabilita' del ruolo rispetto al programma criminoso.
- Indizi come l'uso di numeri telefonici o la titolarita' di conti correnti sono elementi utili ma non conclusivi: devono essere ricondotti con chiarezza alla condotta del singolo imputato per fondare attribuzioni di responsabilita' piu' gravi.
- Se la motivazione dei giudici di merito presenta lacune o incongruenze rilevanti circa la qualificazione di ruolo nell'associazione, la Cassazione puo' annullare e rinviare la questione per un nuovo esame da parte del giudice del merito.
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