Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2952/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento dell’intimazione di pagamento 068 2023 90023158 07/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via Pec in data 14/02/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell’intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n.068 2020 7150132815 000 asseritamente notificata il 16.03.2015, la Cartella Esattoriale n.068 2020 7180175249 000 asseritamente notificata il 11.12.2018 e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso, ivi compreso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2022/69163 notificato con Documento n. 069762022000011869000 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202300731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazione di pagamento per complessivi euro 219.285,68 relativa a prelievi supplementari latte, interessi, oneri di riscossione e cartelle presupposte, nonché atti di iscrizione e aggiornamento dei debiti nei registri AGEA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento, il ruolo AGEA, gli atti di determinazione del prelievo supplementare, le cartelle presupposte e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, chiedendo anche la rideterminazione del prelievo, la restituzione delle somme e il risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 5 del 2009, che avrebbe inibito ad AGEA la richiesta di prelievi per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003; il contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione europea e l’obbligo di ricalcolo; difetto di istruttoria e inattendibilità dei dati, anche in relazione ad anomalie dell’anagrafe bovina; decadenza e prescrizione; mancata contabilizzazione di somme recuperate mediante compensazione con aiuti PAC; illegittimità e prescrizione di interessi, interessi di mora e oneri di riscossione; mancata o invalida notificazione degli atti presupposti; difetto di motivazione dell’intimazione. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità delle censure dirette contro il merito di cartelle e atti di determinazione ormai definitivi, nonché l’infondatezza delle contestazioni sulla prescrizione, sulla notifica e sul giudicato.

La decisione

Il TAR ha confermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che le censure riguardassero la legittimità dell’azione amministrativa di AGEA nella determinazione e riscossione del prelievo supplementare latte. Ha respinto l’eccezione di superamento dei limiti dimensionali del ricorso, in ragione della complessità della materia. Ha dichiarato inammissibili le censure relative all’incompatibilità con il diritto dell’Unione, al ricalcolo del prelievo, al difetto di istruttoria, all’inattendibilità dei dati e al difetto di motivazione degli atti di determinazione, perché rivolte contro il merito di atti presupposti divenuti definitivi; per la stessa ragione ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria. La violazione del giudicato è stata ritenuta infondata: l’ordinanza della Cassazione n. 22752 del 2025, pronunciata in un diverso giudizio, ha valore persuasivo ma non vincolante; inoltre, il giudicato del 2009 non costituisce vizio proprio dell’intimazione, la quale si limita a rendere esigibili debiti ancora iscritti nei registri AGEA. L’eventuale mancata esecuzione del giudicato avrebbe dovuto essere fatta valere con un’azione diretta per ottenere la cancellazione dei debiti dai registri, non mediante l’impugnazione dell’intimazione. Le cartelle presupposte risultavano comunque definitive, essendo state precedentemente impugnate con esito sfavorevole o mediante giudizi conclusi con perenzione o inammissibilità. Quanto all’annata 2003-2004, estranea al giudicato del 2009, il termine di prescrizione è stato ritenuto decennale, decorrente dal 5 marzo 2012, data del consolidamento degli atti a seguito della perenzione del precedente ricorso. Il termine è stato considerato sospeso per i periodi indicati dall’Amministrazione ai sensi della normativa speciale e della normativa emergenziale, sicché l’intimazione del 14 febbraio 2023 è stata ritenuta tempestiva. La procedura transattiva non incideva sull’esigibilità del debito. È stata respinta anche la censura sulla mancata notifica degli atti presupposti, poiché la precedente impugnazione delle cartelle dimostrava la piena conoscenza degli atti. Infine, il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’intimazione, che indicava annate, capitale e accessori, e ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente e per la mancata presentazione di memorie di replica da parte dell’Amministrazione.

  • art. 8-ter l. 33/1999

    Indicato quale base dell’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA.

  • art. 8-quinquies, comma 10, l. 33/2009

    Ritenuto applicabile per la sospensione della prescrizione dal 1° aprile 2019 al 15 luglio 2019, in relazione al passaggio dei residui di gestione all’agente della riscossione.

  • art. 68 d.l. 18/2020

    Richiamato, insieme alle successive proroghe, quale fondamento della sospensione dei termini nel periodo emergenziale dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 159/2015

    Richiamato in combinato disposto con la normativa emergenziale per la sospensione dei termini di prescrizione durante la sospensione dei termini di pagamento.

Massime di principio

  • L’intimazione di pagamento, quale atto della riscossione volto a rendere esigibili crediti già accertati, è impugnabile per vizi propri, tra cui mancata notificazione degli atti presupposti, prescrizione, decadenza e vizi formali dell’atto esattivo; non può invece essere utilizzata per rimettere in discussione il merito di atti presupposti divenuti definitivi.
  • Il giudicato che impone all’amministrazione di non pretendere determinate somme non costituisce, di per sé, un vizio proprio dell’intimazione emessa sulla base di debiti ancora iscritti nei registri amministrativi. La mancata esecuzione del giudicato deve essere fatta valere con l’azione diretta volta a ottenere l’adeguamento dei registri e la cancellazione dei debiti, non attraverso la reiterata impugnazione di successivi atti della riscossione.
  • Una pronuncia resa in un diverso rapporto processuale, anche quando interpreti la portata di un giudicato comune, non vincola direttamente il giudizio nel quale il soggetto non era parte, pur potendo assumere valore persuasivo.
  • Il principio di definitività degli atti amministrativi e di certezza dei rapporti giuridici impedisce di riproporre, mediante l’impugnazione di atti successivi della catena della riscossione, censure già dedotte o deducibili contro gli atti presupposti e ormai stabilizzate per mancata impugnazione o per esito sfavorevole del relativo giudizio.
  • Il prelievo supplementare nel settore latte è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, non trattandosi di un debito periodico, con computo al netto dei periodi di sospensione previsti dalla disciplina speciale e dalla normativa emergenziale.
  • La precedente impugnazione delle cartelle presupposte dimostra la piena conoscenza degli atti e rende infondata la successiva censura di mancata notificazione degli stessi.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.