Cassazione Civile, Ordinanza n. 22759/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Il cliente aveva incaricato un commercialista e un avvocato di impugnare quattro avvisi di accertamento tributario. Secondo la sua prospettazione, i professionisti avevano predisposto solo alcuni ricorsi; una delle decisioni di rigetto della Commissione tributaria provinciale non era stata appellata perché, a loro dire, la sentenza non sarebbe stata notificata. In seguito erano state avviate attività esecutive, tra cui cartella di pagamento, intimazione di pagamento e ipoteca sui beni del cliente, che aveva quindi agito per il risarcimento dei danni. I professionisti si erano difesi negando, in vario modo, l’esistenza o l’estensione dell’incarico, contestando la prova del mandato, il valore probatorio di atti sottoscritti e disconosciuti, la propria responsabilità per la mancata impugnazione e la quantificazione del danno. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 214, 115 e 116 c.p.c. per la ritenuta utilizzabilità di documenti e firme disconosciute, sostenendo che non vi fosse stato valido disconoscimento o che occorresse querela di falso; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2230, 1228 e 2232 c.c. per l’affermazione della responsabilità professionale per omessa impugnazione e mancata informazione al cliente; 3) violazione degli artt. 214, 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per l’asserita mancata prova dell’omessa informazione sul deposito della sentenza tributaria e per l’erronea imputazione della responsabilità anche al commercialista, che avrebbe operato solo come ausiliario del legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente infondata l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità per mancato deposito della sentenza con relata di notifica, osservando che non risultava allegata la notifica della sentenza e, comunque, il ricorso era stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con conseguente irrilevanza della data di notifica della decisione impugnata. Nel merito, i primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: la doglianza sul disconoscimento delle firme è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti; inoltre è stato ribadito che l’autenticazione della sottoscrizione della procura ha natura pubblicistica e può essere contestata solo con querela di falso. È stato altresì escluso che la querela di falso potesse essere proposta in cassazione contro documenti posti a base della decisione di merito. Quanto alla responsabilità professionale, la Corte ha rilevato che le censure si risolvevano in contestazioni generiche e di merito, non sindacabili in sede di legittimità, e che la decisione impugnata aveva correttamente valorizzato l’esistenza di un rapporto professionale anche con il commercialista, quale supporto qualificato all’attività difensiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché le censure ex art. 112 c.p.c. erano proposte con il parametro errato dell’art. 360 n. 3 c.p.c., sia perché il vizio motivazionale era precluso dalla doppia conforme, sia perché le ulteriori doglianze erano generiche o ripetitive. È stata inoltre confermata la valutazione di merito circa la prognosi favorevole sull’esito dell’impugnazione omessa, secondo il criterio del "più probabile che non". I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento di scritture e firme deve essere valutato nei limiti e con gli oneri processuali previsti; in ricorso per cassazione occorre una specifica e completa indicazione degli atti su cui si fonda la censura.
art. 115 c.p.c.
Le doglianze sulla valutazione della prova non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito in cassazione.
art. 116 c.p.c.
La censura è inammissibile se mira solo a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 1228 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il commercialista avrebbe al più operato come ausiliario; la Corte non ha accolto la tesi perché ha ritenuto accertato in fatto un rapporto professionale diretto.
art. 2230 c.c.
Richiamato per qualificare il rapporto di prestazione d'opera professionale; la Corte ha ritenuto che tale rapporto fosse emerso dagli atti di merito.
art. 2232 c.c.
Richiamato in tema di esecuzione dell'opera professionale; la doglianza non ha inciso sull'accertamento di merito circa la responsabilità dei professionisti.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha distinto i motivi di violazione di legge da quelli motivati su vizio di motivazione, dichiarando inammissibili quelli proposti con parametro errato o preclusi dalla doppia conforme.
art. 366 c.p.c.
Quando il ricorso si fonda su documenti, essi devono essere specificamente indicati e trascritti o riassunti, con indicazione di sede e collocazione nel fascicolo; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è precluso il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 83 c.p.c.
La certificazione dell'autografia della procura alle liti da parte del difensore ha natura pubblicistica.
art. 125 c.p.c.
La sottoscrizione e l'autentica della procura da parte del difensore, quale pubblico ufficiale, possono essere contestate solo con querela di falso.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia avrebbe dovuto essere veicolata come vizio processuale specifico, non come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure fondate su documenti o atti processuali sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la sede processuale e la collocazione nel fascicolo.
- L'autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore ha natura pubblicistica; la relativa contestazione non può essere risolta con il semplice disconoscimento ma richiede la querela di falso.
- La querela di falso non è proponibile in cassazione contro documenti posti a base della decisione di merito; la eventuale falsità dovrà essere fatta valere nelle sedi e con i rimedi processuali appropriati.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio o a contestare apprezzamenti di merito non sono scrutinabili in cassazione, salvo vizi giuridici specifici della motivazione.
- La responsabilità del professionista incaricato della difesa può essere esclusa solo se risulti provata la previa informazione al cliente sulle alternative processuali e sulle possibili conseguenze della scelta omissiva.
- Ai fini della responsabilità professionale, il rapporto di prestazione d'opera può essere accertato anche in mancanza di forma scritta, sulla base degli elementi emergenti dal giudizio di merito.
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