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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31800/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il terzo interessato ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che, qualificando una precedente iniziativa come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., aveva rigettato sia la richiesta di determinazione dell'indennizzo spettante per il diritto reale di usufrutto sui beni confiscati e sequestrati, previo conferimento di consulenza tecnica d'ufficio, sia la richiesta di revoca della confisca e di restituzione dei conti correnti e del patrimonio immobiliare riferibili a società indicate nel provvedimento. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avesse esaminato la domanda effettivamente proposta, limitata alla liquidazione dell'indennizzo per l'usufrutto costituito con atto di donazione del 17 aprile 2017, prima del sequestro del 20 luglio 2020, e avesse erroneamente ritenuto richiesta la revoca della confisca delle quote societarie. Ha inoltre contestato il riferimento a una consulenza tecnica estimativa asseritamente pendente, non risultante dal fascicolo. Con il secondo motivo ha dedotto illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione al rigetto della richiesta di restituzione delle somme depositate su conti correnti intestati esclusivamente al ricorrente, ritenuti nella disponibilità dei figli perché delegati a operarvi. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure, rilevando preliminarmente che il ricorso era stato sottoscritto da un difensore privo della necessaria procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non risultava conferita al difensore la procura speciale necessaria per proporre l'impugnazione nell'interesse del terzo interessato. Ha precisato che il terzo titolare di interessi civilistici, analogamente ai soggetti indicati dall'art. 100 c.p.p., sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale; tale requisito è distinto dal regime applicabile all'indagato o all'imputato, il cui difensore può proporre impugnazione nell'interesse dell'assistito in forza della rappresentanza ex lege, salvo gli atti personalissimi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.p.

    stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale

    La disposizione si applica anche al terzo interessato portatore di interessi civilistici, il quale deve conferire al difensore una procura speciale per stare in giudizio e proporre l'impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente a fondamento delle doglianze di illogicità della motivazione e travisamento della prova, ma tali censure non sono esaminate per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 611 c.p.p.

    È richiamato quale base per il deposito della memoria difensiva scritta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato per analogia quanto alla necessità della procura speciale per la rappresentanza processuale dei soggetti portatori di interessi civilistici.

Massime di principio

  • Il terzo interessato alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro o confisca, in quanto portatore di un interesse di natura civilistica, sta in giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.p. tramite un difensore munito di procura speciale.
  • La procura speciale del terzo interessato non richiede formule sacramentali, ma deve manifestare con chiarezza la volontà di conferire a un determinato difensore l'incarico di svolgere le difese necessarie nella specifica procedura; in mancanza, il ricorso sottoscritto dal difensore è inammissibile.
  • La disciplina del terzo interessato è distinta da quella dell'indagato o dell'imputato: il difensore di questi ultimi è titolare del potere di impugnazione nell'interesse dell'assistito in forza della rappresentanza ex lege, mentre il difensore del terzo necessita della procura speciale, salvo quanto previsto per gli atti personalissimi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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