Cassazione Civile, Ordinanza n. 04465/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di due proprietari di ottenere il contributo pubblico per i lavori di riparazione di due appartamenti e delle relative parti comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il giudizio era stato originariamente instaurato davanti al giudice amministrativo e, dopo la declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario, riassunto dinanzi al Tribunale. Il Tribunale aveva condannato il Comune al pagamento di euro 707.899,94; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 43 c.p.a. e 59 l. n. 69/2009, sostenendo che la domanda relativa alle parti comuni sarebbe stata nuova e quindi inammissibile, perché nel ricorso originario era stata chiesta solo la contribuzione per le parti di proprietà esclusiva e solo con i motivi aggiunti era stata estesa alle parti comuni; (2) erroneità per omessa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi di determinazione dell'indennizzo pubblico, con richiamo agli artt. 2, 4 e 5 l. n. 2248/1865, All. E, assumendo che il giudice civile avrebbe dovuto verificare la legittimità degli atti amministrativi presupposti del diritto azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, nel passaggio dal giudizio amministrativo a quello ordinario a seguito di declinatoria di giurisdizione, è consentito alla parte di adeguare la domanda al rito del giudice ad quem e anche di proporre una domanda nuova e connessa; nel caso concreto, la domanda sulle parti comuni era considerata connessa, soggettivamente e oggettivamente, a quella sulle proprietà esclusive e dunque ammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato specificamente i provvedimenti amministrativi asseritamente illegittimi né il loro contenuto, rendendo la censura non scrutinabile; inoltre, la Corte ha ribadito che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non opera nei giudizi in cui è parte la pubblica amministrazione, ma solo nei giudizi tra privati. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro di dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la domanda sulle parti comuni è stata ritenuta connessa e ammissibilmente proposta nel giudizio riassunto.
art. 43 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente in relazione al passaggio dal giudizio amministrativo a quello ordinario; la Corte valorizza il meccanismo di translatio iudicii e l'adattamento della domanda al rito del giudice ad quem.
art. 59, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69
La Corte afferma che la domanda riproposta entro tre mesi dalla declinatoria di giurisdizione conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, salve preclusioni e decadenze, e può essere adattata al rito del giudice adito.
artt. 2, 4 e 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
Richiamati a fondamento del preteso potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo; la Corte rileva l'ininfluenza del richiamo nel caso concreto e, in ogni caso, limita tale potere ai giudizi tra privati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come norma processuale del vizio denunciato nel secondo motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la giurisdizione viene declinata e la causa viene riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione, la parte può conformare la domanda al rito del nuovo giudice; il mantenimento degli effetti della domanda originaria non impedisce l'introduzione di una domanda nuova purché connessa, ferma restando l'autonomia di quest'ultima rispetto agli effetti della translatio.
- Nel giudizio riassunto dopo la declinatoria di giurisdizione, la verifica dell'ammissibilità di una domanda sopravvenuta va compiuta in termini di connessione oggettiva e soggettiva con la domanda originaria, non in modo formalistico.
- La censura di illegittimità di provvedimenti amministrativi deve essere specificamente allegata e riferita a singoli atti individuati nel loro contenuto; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere invocato indiscriminatamente nei giudizi in cui sia parte una pubblica amministrazione, ma opera soltanto nei giudizi tra privati.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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