Cassazione Penale, Sentenza n. 34302/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/10/2022: Gualzetti ha dedotto (1) lutilizzabilita illegittima del verbale di arresto e la violazione dellart. 191 c.p.p. per uso di atto irripetibile e (2) la erronea applicazione dellaggravante di cui allart. 339, terzo comma, c.p. sostenendo che la nozione di persone non comprende le Forze dellordine e che non vi era pericolo concreto; Salis e Vita hanno censurato la motivazione ritenendola contraddittoria e carente rispetto al loro riconoscimento come concorso morale nella resistenza a pubblico ufficiale aggravata; Fallanca ha lamentato disparita di trattamento nella determinazione della pena rispetto a unaltra imputata (Dotti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto generico il primo motivo di Gualzetti, in quanto non ha dimostrato in quale modo il verbale di arresto, non valutato specificamente dai giudici di merito, fosse decisivo o inutilizzabile rispetto alla pluralita di elementi probatori. Il secondo motivo di Gualzetti e stato ritenuto manifestamente infondato: la circostanza aggravante di cui allart. 339, terzo comma, e stata correttamente applicata riconoscendo che il lancio di oggetti contundenti verso piu operatori creava pericolo per le persone comprendendo anche i pubblici agenti e che il pericolo concreto e da ritenersi immanente nelle modalita e negli oggetti utilizzati. Per Salis e Vita il ricorso e stato respinto come manifestamente infondato: la Corte ha condiviso la qualificazione come concorso morale sulla base di cori ostili, lancio di rifiuti, insulti e atti idonei a rafforzare il proposito criminoso degli autori materiali; la specifica individuazione della barricata non e necessaria alla ricostruzione del concorso morale nel contesto collettivo. Il motivo di Fallanca e stato dichiarato generico: diversita di pena tra coimputati non costituisce vizio se le condotte sono diverse e i criteri dei giudici non sono irragionevoli. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende stimata in euro 3000.
Norme richiamate
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamata nella censura sulla utilizzazione del verbale di arresto; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di specificazione su come il documento abbia inciso sulla decisione, confermando la possibilita di inserire e valutare atti irripetibili nel fascicolo per il dibattimento secondo le regole vigenti.
art. 431, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto agli atti irripetibili; la Corte ha osservato che tali atti possono essere acquisiti al fascicolo e letti, ma ha escluso lincidenza decisiva del verbale di arresto non specificamente valutato dai giudici di merito.
art. 431 lett. b) cod. proc. pen.
Richiama linserimento dei verbali della polizia giudiziaria nel fascicolo per il dibattimento; la Corte ha confermato la legittimita di tale inserimento e che la sentenza di merito si e fondata su dichiarazioni testimoniali e relazione di servizio, non sul verbale di arresto non valutato.
art. 511, comma 1 cod. proc. pen.
Consente la lettura di atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla sola presenza del verbale quando la decisione si basa su piu fonti probatorie.
art. 493, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione allacquisizione della relazione di servizio con il consenso delle parti; la Corte ha dato conto che detta relazione e stata valutata dai giudici di merito come elemento probatorio.
art. 339 cod. pen.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone
La Corte ha interpretato la nozione di persone come comprensiva, in primis, dei pubblici agenti intervenuti per ordine pubblico; luso di oggetti contundenti lanciati verso gli agenti e stato ritenuto idoneo a creare pericolo concreto, giustificando lapplicazione dellaggravante.
art. 337 cod. pen.
Norma base sulla resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha confermato la condanna per resistenza aggravata per condotte consistenti nel lancio di oggetti contundenti e altri comportamenti violenti contro gli operanti.
art. 336 e art. 338 cod. pen.
Richiamati per contestualizzare lart. 339 nel Titolo che tutela la pubblica amministrazione e le figure pubbliche; la loro collocazione ha sostenuto linterpretazione che laggravante mira a tutelare anche lintegrita fisica degli agenti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato dalle ricorrenti; la Corte ha ritenuto le motivazioni sufficienti e non contraddittorie rispetto al riconoscimento del concorso morale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla L. n. 176 del 2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; citata per la forma del procedimento.
Massime di principio
- Le doglianze sulla utilizzazione di atti irripetibili devono indicare con precisione in che modo tali atti hanno inciso sulla decisione motivando la inutilizzabilita; censure generiche sono inammissibili.
- Laggravante di cui allart. 339 c.p. si applica anche quando la violenza o il lancio di oggetti colpisce o mette in pericolo i pubblici agenti; la nozione di persone comprende gli agenti operanti in servizi di ordine pubblico.
- Il pericolo concreto puo essere desunto dalle modalita dellazione e dalla natura delloggetto lanciato; non sempre e richiesta una dimostrazione ulteriore se le modalita rendono evidente il rischio per lincolumita.
- Il concorso morale nella resistenza a pubblico ufficiale puo essere riconosciuto per comportamenti collettivi che rafforzano o aggravano la azione degli autori materiali, come cori ostili, lancio di rifiuti, insulti e contributi materiali atti a sostenere la resistenza.
- La diversita di pena tra coimputati non costituisce di per se vizio di motivazione se le condotte sono diverse e i giudici di merito forniscono criteri ragionevoli; serve identita di condotte per contestare la disparita come irragionevole.
- Per ottenere lammissibilita del ricorso in Cassazione e necessario formulare motivi specifici e non meramente assertivi; in caso contrario il ricorso puo essere dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente alle spese.
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