Ordinanza del 13/07/2015 n. 1082 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Garanzia - Precedenti finanziamenti - Sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda la sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza di primo grado. Sebbene non sia stata fornita una prova adeguata del periculum in mora, la sospensione può essere concessa subordinatamente alla prestazione di una fideiussione quando la società abbia recentemente ottenuto un mutuo chirografario, circostanza idonea a dimostrare la sussistenza di adeguate possibilità di finanziamento.
Sospensione cautelare della sentenza subordinata a fideiussione in presenza di precedenti finanziamenti
Sospensione della sentenza di primo grado e garanzia fideiussoria
Il documento esamina i presupposti per l’adozione di una misura cautelare consistente nella sospensione della sentenza di primo grado. La sospensione viene considerata ammissibile anche in assenza di un’adeguata prova del periculum in mora, purché sia subordinata alla prestazione di una fideiussione.
Presupposti cautelari
La questione riguarda la valutazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora. Pur non risultando adeguatamente dimostrato il pericolo di un pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza, il giudice può adottare una soluzione cautelare condizionata, idonea a bilanciare le esigenze della parte istante con la tutela della controparte.
Rilevanza dei precedenti finanziamenti
La concessione recente, in favore della società, di un mutuo chirografario costituisce un elemento significativo ai fini della valutazione della sua affidabilità finanziaria. Da tale circostanza può desumersi l’esistenza di adeguate possibilità di accesso al credito e, conseguentemente, la capacità di prestare una garanzia fideiussoria.
Funzione della fideiussione
La fideiussione opera come condizione per la sospensione della sentenza e serve a garantire la posizione della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado. In questo modo, la sospensione non viene disposta incondizionatamente, ma è subordinata alla costituzione di una garanzia idonea a coprire le eventuali conseguenze economiche dell’inefficacia temporanea della decisione.
Principio desumibile
Il principio espresso è che la sospensione della sentenza di primo grado può essere disposta anche quando il periculum in mora non sia stato adeguatamente provato, purché venga subordinata alla prestazione di una fideiussione, qualora precedenti e recenti finanziamenti ottenuti dalla società — in particolare un mutuo chirografario — consentano di ritenere esistenti adeguate possibilità di finanziamento.
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