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Sentenza

Sentenza n. 3328/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076/RU del 15 gennaio 2015; - delle note dei concessionari indicati in epigrafe rispettivamente del 9/19.2.2015 e del 19.1.2015 aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate;

Giustizia amministrativa201504507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015 di ripartizione tra i concessionari del prelievo straordinario di 500 milioni di euro e note dei concessionari di addebito pro quota alla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente, operatore attivo nell’installazione e nel noleggio di apparecchi Awp ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS, ha impugnato il decreto con cui l’Agenzia ha censito gli apparecchi Awp e Vlt e ha ripartito tra i concessionari il prelievo straordinario di 500 milioni di euro previsto per il 2015, nonché le successive note con cui i concessionari hanno addebitato alla ricorrente la quota ritenuta dovuta. Con riferimento al decreto, sono stati dedotti carenza ed eccesso di potere, violazione della legge n. 190/2014, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che l’Agenzia avrebbe individuato autonomamente i presupposti del prelievo, equiparato apparecchi Awp e Vlt nonostante la diversa redditività, considerato la mera esistenza del nulla osta anche per apparecchi non operativi e omesso di disciplinare la ripartizione interna alla filiera. Con riferimento alle note dei concessionari, è stata contestata la modifica unilaterale dei rapporti contrattuali e l’addebito ai gestori della quasi totalità del prelievo. Sono state inoltre sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014, per violazione degli artt. 23, 3, 53, 41 e 42 Cost., nonché, in memoria non notificata, dell’art. 1, commi 649 della legge n. 190/2014 e 921 della legge n. 208/2015, nella parte in cui il prelievo sarebbe stato parametrato al numero degli apparecchi senza considerare la redditività specifica. La ricorrente ha anche chiesto una CTU sull’impatto economico del prelievo sui propri bilanci e una nuova sospensione del giudizio in relazione a ricorsi per cassazione pendenti contro sentenze del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di ulteriore sospensione, ritenendo ormai pubblicate le sentenze del Consiglio di Stato su controversie analoghe, il giudizio pronto per la decisione e prevalente l’esigenza della ragionevole durata del processo. Ha respinto anche la richiesta di CTU, perché nei motivi originari non era stata dedotta in modo specifico l’insostenibilità del prelievo per il bilancio della ricorrente né era stato fornito un principio di prova; la consulenza non può supplire alle carenze assertive e probatorie della parte. Quanto alle note dei concessionari, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: i rapporti interni di riparto del prelievo tra concessionari e operatori della filiera hanno natura privatistica e contrattuale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Quanto al decreto dell’Agenzia, il ricorso è stato respinto. Il decreto si è mantenuto nei limiti della legge, che imponeva la ricognizione sia degli apparecchi Awp sia dei Vlt e la ripartizione del complessivo prelievo tra i concessionari in proporzione al numero degli apparecchi riferibili a ciascuno, senza autorizzare l’Agenzia a introdurre un diverso peso in ragione della tipologia o della redditività. La legge non attribuiva inoltre all’Agenzia il potere di disciplinare il riparto interno alla filiera, regolato direttamente dalla legge e, dopo la novella del 2015, dagli accordi contrattuali già vigenti per l’annualità 2015. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate; quella formulata nella memoria non notificata è stata inoltre considerata inammissibile. La disciplina soddisfa la riserva relativa di legge, poiché individua presupposto, ammontare complessivo e criteri di riparto. Non risultano violati gli artt. 3 e 53 Cost., poiché il prelievo è un’imposta indiretta straordinaria fondata sull’immissione in commercio e sull’astratta idoneità operativa degli apparecchi, nell’ambito di un settore riservato e regolato dallo Stato; la diversa redditività può rilevare nei rapporti interni, attraverso il criterio proporzionale ai compensi contrattuali. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 42 Cost., non essendovi sostanziale annientamento delle facoltà di sfruttamento economico del bene, e dell’art. 41 Cost., per mancata dimostrazione dell’incidenza concretamente insostenibile del prelievo sull’attività d’impresa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 649, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica ... è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione ... delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che ... operano nella gestione e raccolta del gioco ...

    La disposizione istituisce il prelievo straordinario, ne fissa l’ammontare complessivo, impone la ripartizione tra concessionari in proporzione al numero degli apparecchi riferibili a ciascuno e attribuisce all’Agenzia il compito di effettuare la ricognizione numerica e stabilire le modalità di versamento.

  • art. 1, commi 920-921, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione ... si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015

    Il comma 920 ha limitato il prelievo alla sola annualità 2015; il comma 921 ha stabilito retroattivamente che l’onere interno alla filiera è ripartito proporzionalmente ai compensi risultanti dagli accordi contrattuali vigenti nel 2015, senza attribuire all’Agenzia il potere di disciplinare i rapporti privatistici.

  • art. 110, comma 6, lett. a) e b), r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    La ricognizione prevista dalla legge n. 190/2014 riguarda sia gli apparecchi Awp sia gli apparecchi Vlt.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa relativa alle concessioni non si estende alle controversie sui rapporti privatistici interni tra concessionario e gestore, estranei all’esercizio del potere amministrativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La domanda dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini di legge.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La sospensione facoltativa del processo è rimessa alla valutazione del giudice e non è più necessaria quando siano intervenute le decisioni pregiudiziali e la causa sia pronta per la definizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata sulla sospensione facoltativa.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso e il relativo onere di riassunzione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d’ufficio, tra cui il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità di una questione costituzionale proposta con memoria non notificata.

  • art. 23 Cost.

    La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge individua il presupposto, l’ammontare complessivo e i criteri di riparto del prelievo.

  • art. 3 Cost.

    La scelta legislativa di parametrizzare il prelievo al numero degli apparecchi non è stata ritenuta manifestamente irragionevole o arbitraria.

  • art. 53 Cost.

    Il prelievo straordinario può assumere quale indice di capacità contributiva l’astratta idoneità operativa e reddituale degli apparecchi, senza necessità di parametrarlo alla redditività effettiva di ciascun apparecchio.

  • art. 41 Cost.

    La violazione della libertà di iniziativa economica richiede la dimostrazione concreta dell’incidenza seriamente limitativa o insostenibile del prelievo sull’attività d’impresa.

  • art. 42 Cost.

    Non sussiste un effetto sostanzialmente espropriativo in assenza di annientamento o compressione intollerabile delle facoltà di sfruttamento economico del bene.

  • art. 111 Cost.

    Il principio della ragionevole durata del processo concorre a giustificare la definizione del giudizio quando siano venute meno le ragioni della sospensione facoltativa.

  • art. 38, comma 3, l. n. 388/2000

    Rileva nel quadro autorizzatorio degli apparecchi Awp, per i quali il nulla osta all’installazione e al collegamento alla rete telematica costituisce elemento della disciplina del settore.

  • d.m. 12 marzo 2004, n. 86

    Prevede il rilascio esclusivo ai concessionari del nulla osta alla messa in esercizio degli apparecchi da gioco.

Massime di principio

  • Quando la legge istitutiva di un prelievo straordinario impone la ripartizione di un importo complessivo tra concessionari in proporzione al numero degli apparecchi riferibili a ciascuno, l’amministrazione incaricata della ricognizione non può introdurre, in assenza di una specifica base legislativa, coefficienti differenziati fondati sulla tipologia o sulla redditività degli apparecchi.
  • La controversia sul riparto interno del prelievo tra concessionario e altri operatori della filiera, quando sia regolata dai rapporti contrattuali privatistici tra tali soggetti, appartiene alla giurisdizione ordinaria e non rientra nella giurisdizione amministrativa sulle concessioni.
  • Una sopravvenuta norma di interpretazione autentica che disciplina retroattivamente il riparto del prelievo tra gli operatori della filiera deve essere applicata al giudizio pendente e può modificare il parametro di riparto, individuandolo nella proporzione dei compensi risultanti dagli accordi contrattuali vigenti per l’annualità interessata.
  • La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge stabilisce il presupposto del prelievo, il suo ammontare complessivo e i criteri essenziali di ripartizione, anche se demanda all’amministrazione attività ricognitive e la definizione delle modalità tecniche di versamento.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per colmare carenze assertive o probatorie dell’atto introduttivo: è necessario che il motivo di ricorso individui specificamente il fatto tecnico da accertare e che la parte fornisca almeno un principio di prova.
  • La legittimità di un prelievo rispetto alla libertà di iniziativa economica non può essere esclusa sulla base di mere allegazioni astratte: occorre dimostrare concretamente che l’onere incida in modo seriamente limitativo o insostenibile sull’attività d’impresa.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Giurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoQuestione di legittimità costituzionale

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