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Sentenza

Sentenza n. 1871/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Comune di Moncalieri, prot. n. 8185 del 06.02.2025, recante preavviso di diniego del permesso di costruire richiesto con pratica edilizia 1/2025/DC, e del conseguente rigetto asseritamente formatosi in data 16.02.2025 per effetto della mancata presentazione delle osservazioni nel termine assegnato dall’amministrazione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11.07.2025: - del provvedimento dirigenziale del 06.06.2025, recante diniego espresso del predetto permesso di costruire, comunicato con nota prot.n. 0038291/2025 del 06.06.2025.

Giustizia amministrativa202501404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Preavviso di diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale, seguito dal diniego espresso del 6 giugno 2025, fondato sulla destinazione urbanistica dei terreni ad area a parco pubblico o assoggettata a uso pubblico e, in via subordinata, sull’incompletezza documentale della pratica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato inizialmente il preavviso di diniego del 6 febbraio 2025, sostenendo che la destinazione dei terreni ad «Aree Fv - Aree a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano ed interurbano» integrasse un vincolo espropriativo ormai decaduto. Ne deriverebbero l’assoggettamento dell’area al regime delle zone bianche e la possibilità di edificare ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 380/2001, nei limiti rispettati dal progetto. Ha inoltre dedotto che i documenti indicati come mancanti nel preavviso erano stati tempestivamente trasmessi, denunciando violazione degli artt. 3 e seguenti della l. 241/1990 e carenza assoluta di istruttoria. Dopo l’opposizione comunale al ricorso straordinario e la trasposizione in sede giurisdizionale, la società ha impugnato con motivi aggiunti il diniego espresso del 6 giugno 2025, riproponendo le stesse censure. Ha inoltre sostenuto, con documentazione tecnica, che gli usi privati consentiti dal PRG non permetterebbero uno sfruttamento economicamente sostenibile dei terreni e che la realizzazione del parco sarebbe, in concreto, riservata alla pubblica amministrazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione del preavviso e ha difeso la natura conformativa del vincolo e l’autonoma sufficienza del contrasto urbanistico; ha contestato anche la dedotta completezza documentale e ha eccepito la tardività delle argomentazioni economiche.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha prescisso dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale contro il preavviso, ritenendo infondate nel merito le censure, identiche a quelle rivolte contro il diniego espresso. Ha rigettato la censura centrale: la disciplina delle «Aree Fv» si applica a un’estesa pluralità di terreni, individuati in ragione delle loro caratteristiche naturali e paesaggistiche, e persegue finalità generali di tutela e valorizzazione, non la localizzazione puntuale di una specifica opera pubblica incompatibile con la proprietà privata. Le NTA ammettono inoltre usi e interventi privati, anche la realizzazione di parchi privati aperti al pubblico e delle relative opere di servizio; il vincolo è dunque conformativo, non espropriativo, e non è soggetto a decadenza quinquennale. La contestata sostenibilità economica dell’iniziativa non muta la qualificazione urbanistica del vincolo: la legittimità della previsione generale non dipende dal grado di utilità economica che il singolo proprietario ritenga di poter ricavare, e le valutazioni della ricorrente consideravano soltanto i suoi terreni, senza la possibile iniziativa coordinata sulle aree contigue. Non è stata ritenuta pertinente la sentenza del Consiglio di Stato n. 4423 del 3 giugno 2026, relativa a una fattispecie diversa, nella quale le norme non chiarivano la possibilità di un uso privatistico e il vincolo era stato apposto quale standard di un PEEP su terreni già riconosciuti edificabili. Esclusa la decadenza del vincolo, non è applicabile il regime delle zone bianche dell’art. 9 del d.P.R. 380/2001; il progetto contrasta quindi con il PRG e tale ragione è da sola sufficiente a legittimare il diniego. Il secondo motivo, relativo alla pretesa completezza documentale e alla carenza istruttoria, è rimasto assorbito, senza decisione nel merito, perché diretto contro un’ulteriore motivazione non necessaria a sorreggere il diniego. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 380/2001

    Dall’accertamento della natura conformativa del vincolo impresso, nel caso di specie, dal PRG del Comune di Moncalieri ai terreni di proprietà della ricorrente discende, dunque, l’impossibilità per quest’ultima di invocarne la decadenza e la conseguente applicabilità del regime delle zone bianche di cui all’art. 9 del D.P.R. 380/2001.

    Il regime delle zone bianche non è invocabile quando la destinazione urbanistica contestata configura un vincolo conformativo e non un vincolo espropriativo decaduto.

  • art. 28_13_1 NTA del PRG del Comune di Moncalieri

    Ad avviso del Collegio, la predetta disciplina depone per la natura conformativa del vincolo in questione, in quanto volta non tanto a localizzare una specifica opera pubblica da realizzare sulle aree cui viene assegnata la relativa destinazione, quanto a soddisfare l’interesse pubblico alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche intrinseche di pregio naturale e paesaggistico (in particolare, forestale) di tali aree, da perseguire anche (ma non esclusivamente) con la formazione di parchi pubblici o assoggettati ad uso pubblico.

    La disciplina delle Aree Fv configura un vincolo conformativo perché tutela le caratteristiche intrinseche di una pluralità di aree e consente di perseguire tale obiettivo anche mediante iniziative private, anziché localizzare una specifica opera pubblica da realizzare mediante ablazione.

Massime di principio

  • La distinzione tra vincolo conformativo e vincolo espropriativo dipende dalla funzione e dall’estensione della previsione urbanistica: è conformativo il vincolo che, in ragione delle caratteristiche intrinseche dei luoghi, disciplina in via generale una zona o una pluralità indifferenziata di beni; è espropriativo quello che incide puntualmente su beni determinati per localizzare una specifica opera pubblica incompatibile con la proprietà privata.
  • La destinazione urbanistica a parco o verde pubblico è normalmente conformativa quando risponde a finalità generali di zonizzazione e tutela delle caratteristiche dei luoghi, non individua una specifica opera pubblica e lascia al proprietario possibilità di utilizzazione privata coerenti con la disciplina urbanistica, anche mediante la realizzazione di un parco privato aperto al pubblico.
  • La qualificazione conformativa del vincolo non viene meno per il solo fatto che il proprietario reputi economicamente non conveniente o insostenibile l’utilizzazione privata consentita dal piano: la legittimità della previsione generale non dipende dal vantaggio economico individuale atteso dal singolo proprietario.
  • Un motivo del diniego autonomamente sufficiente a sorreggerne la legittimità consente di respingere il ricorso senza esaminare le censure rivolte contro ulteriori motivazioni dell’atto, che possono essere assorbite.

Come è indicizzato

MaterieDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiProporzionalità e ragionevolezza

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