Cassazione Penale, Sentenza n. 14004/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il trattenimento di una missiva diretta al ricorrente ritenuta ambigua e potenzialmente veicolo di comunicazioni nascoste; il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lesione della libertà e segretezza della corrispondenza, discriminazione, violazione delle garanzie di difesa e richiesta di sollevare questione di costituzionalità in relazione a norme interne e agli artt. 8 e 13 CEDU
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ritiene legittimo il trattenimento basato su elementi concreti che giustificano il dubbio sul contenuto effettivo della missiva e giudica adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza, anche nella misura in cui non esplicita analiticamente il contenuto (per non vanificare la misura di rigore). Stabilisce inoltre che il detenuto destinatario non è legittimato a far valere diritti costituzionali del mittente. Rigetta le censure di contrasto con vari articoli della Costituzione e con la CEDU. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 18-ter, comma 6
Predisposizione della competenza per l'adozione di provvedimenti di controllo sulla corrispondenza del detenuto; la Corte ritiene legittimo l'uso di tale disposizione per giustificare il trattenimento quando sussistono elementi concreti che suggeriscono contenuti occulti
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
Il regime speciale di cui all'art. 41-bis giustifica cautele maggiori e misure restrittive volte a contrastare la pericolosità del detenuto; la Corte osserva che ciò legittima limitazioni più stringenti in tema di corrispondenza
Costituzione, art. 3 (principio di uguaglianza)
Non ravvisato contrasto: l'applicazione di misure differenziate è compatibile in presenza di situazioni soggettive particolari (es. 41-bis)
Costituzione, art. 15 (libertà e segretezza della corrispondenza)
La Corte ricorda che il diritto alla segretezza può essere limitato, con atto motivato del giudice, per tutelare interessi pubblici prevalenti come la sicurezza
Costituzione, art. 24 e art. 113 (diritto di difesa e tutela giurisdizionale)
Le garanzie di impugnazione e la possibilità di ricorso assicurano il diritto di difesa; pertanto non sussiste violazione dei diritti di azione o di difesa
Costituzione, art. 117 (rispetto degli obblighi internazionali) in relazione agli artt. 8 e 13 CEDU
La Corte ritiene compatibile l'interferenza sulla corrispondenza con la CEDU quando giustificata da ragioni di pubblica sicurezza e con adeguata motivazione giudiziaria
Costituzione, art. 27 (principio di personalità della responsabilità penale)
Infondata l'eccezione: il principio non risulta violato dall'adozione di misure cautelari amministrative sulla corrispondenza
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per liquidare le spese e la somma a favore della Cassa delle ammende
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8
L'art. 8 non esclude interferenze della pubblica autorità nella corrispondenza per motivi di pubblica sicurezza, prevenzione dei reati o ordine pubblico, purché proporzionate e giustificate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 13
Garantisce tutela giurisdizionale; la Corte ritiene che il sistema processuale italiano offra i rimedi necessari (impugnazione e ricorso per cassazione)
Massime di principio
- Il trattenimento o mancato inoltro della corrispondenza di un detenuto è legittimo se fondato su elementi concreti che fanno ragionevolmente dubitare che il contenuto reale sia diverso da quello apparente
- La motivazione non deve necessariamente esplicitare analiticamente il contenuto trattenuto, perché ciò potrebbe vanificare la misura di sicurezza; è però richiesta una motivazione sufficientemente specifica da consentire il bilanciamento tra interessi pubblici e diritti del detenuto
- Il detenuto destinatario non è legittimato a far valere, a nome del mittente, censure costituzionali riferite ai diritti di quest'ultimo
- Le limitazioni alla segretezza della corrispondenza sono compatibili con Costituzione e CEDU quando perseguono finalità di pubblica sicurezza e sono adeguatamente motivate e proporzionate
- Soggetti sottoposti a regimi speciali (es. art. 41-bis) possono essere sottoposti a cautele più stringenti, il che giustifica una maggior cautela nell'accesso e nell'inoltro della corrispondenza
- Impugnazioni manifestamente infondate o irrituali possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende)
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