Cassazione Civile, Ordinanza n. 41032/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di restituzione dell’intera somma incassata dall’agente della riscossione a seguito di un pignoramento e imputata a saldo/acconto di una cartella esattoriale, poi sgravata, con trattenuta di una parte dell’importo per compensare un credito risultante da un’altra cartella. In primo grado e poi in appello la contribuente contestava sia la legittimità della trattenuta sia la validità della cartella collegata, deducendo irregolarità di notifica e prescrizione del credito. La CTR ha però dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che la contribuente non avesse provato di avere previamente formulato una richiesta formale e scritta di restituzione della differenza, considerata dalla CTR atto necessario e autonomamente impugnabile. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia e la violazione delle norme sul processo tributario, sostenendo che il parziale rimborso integra, per la parte non restituita, un implicito rigetto impugnabile; con il secondo si è denunciata l’omessa pronuncia sulle ulteriori domande di invalidità della cartella e di illegittima compensazione, oltre alla violazione delle norme sulla impugnabilità degli atti della riscossione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità dell’appello: quando l’amministrazione effettua un rimborso solo parziale senza indicare che si tratta di atto interlocutorio, il provvedimento vale come rigetto implicito della domanda per la parte non rimborsata ed è impugnabile nei termini di legge; non è invece necessario che il contribuente proponga una seconda istanza formale e scritta di rimborso parziale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la pronuncia di inammissibilità dell’originario ricorso comportava un assorbimento improprio delle altre questioni di merito, sicché non poteva parlarsi di omessa pronuncia ma, al più, di censura della decisione assorbente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992
Il provvedimento che neghi, anche implicitamente, il rimborso richiesto è atto impugnabile nel processo tributario.
art. 19, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 546 del 1992
Rileva nel sistema degli atti impugnabili nel contenzioso tributario.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine di impugnazione decorre dalla notificazione dell’atto di rigetto espresso o implicito.
art. 23, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della riscossione e dei rimborsi/compensazioni.
art. 28-ter, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in tema di compensazione operata in sede di riscossione.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione di inammissibilità comporti assorbimento delle altre questioni.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato il procedimento camerale non partecipato per la definizione del ricorso.
artt. 24, 97 e 113 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale e del buon andamento, ma non costituiscono la ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il pagamento o rimborso parziale disposto dall’amministrazione, se non accompagnato da una chiara riserva di provvisorietà o interlocutorietà, vale come rigetto implicito della pretesa per la parte residua ed è autonomamente impugnabile come rifiuto di rimborso.
- Non è richiesta una nuova istanza formale e scritta di rimborso per rendere impugnabile il mancato rimborso integrale, quando la pretesa sia già stata avanzata e l’amministrazione abbia risposto solo parzialmente.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile il ricorso o l’appello per difetto del provvedimento impugnabile, le ulteriori questioni di merito devono ritenersi assorbite; in cassazione, la censura va rivolta alla statuizione assorbente e non come omessa pronuncia sulle questioni assorbite.
- L’errore del giudice di merito nella qualificazione del provvedimento amministrativo come non impugnabile integra vizio di diritto e impone la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito esamini le domande non ancora decise.
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