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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23525/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che li ha ritenuti colpevoli del reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio e li ha condannati (Alfarano: 1 anno; Pellegrino: 6 mesi). Alfarano deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe affermato la responsabilità penale sulla base degli stessi elementi che il primo giudice aveva ritenuto di valutare come idonei ad applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; lamentava inoltre che la Corte d'appello, non obbligata, aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria (anche acquisendo testimoni ulteriori rispetto alla lista originaria) per ribaltare la decisione di primo grado. Con motivi aggiunti Alfarano denunciava carenza di motivazione "rafforzata" richiesta per il giudice di appello che capovolge una decisione favorevole. Pellegrino deduceva violazione di legge ed eccesso di potere nella rinnovazione dell'istruttoria, richiamando gli artt. 603 (commi 3 e 3-bis) e 604 (comma 6) c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non poteva disporre le acquisizioni probatorie su quella base.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo e nondimeno discrezionale il potere della Corte d'appello, chiamata a esaminare l'impugnazione proposta dal Procuratore generale avverso una decisione di primo grado definita ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis (applicazione dell'art. 131-bis), di disporre la rinnovazione dell'istruttoria quando ritiene che gli atti siano incompleti e non consentano la decisione. La Corte di Cassazione ha ritenuto adeguata e rafforzata la motivazione della Corte d'appello (valutazioni sulla gravità dei danni, modalità di commissione, uso di benzina e diffusività del pericolo) e ha escluso l'illegittimità della ammissione dei testi disposti in appello. Ha esteso l'inammissibilità anche ai motivi aggiunti di Alfarano per connessione e per evitare un surrettizio prolungamento dei termini di impugnazione. In conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che prevede la causa di non punibilità per il fatto di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non ricadesse in tale ipotesi e che l'accertamento della tenuità, operato in primo grado, potesse essere riesaminato in appello con integrazione istruttoria.

  • art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di sentenza di non doversi procedere anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis; qui il primo grado aveva definito il procedimento in tale sede, motivo per cui in appello è stato opportuno svolgere ulteriori accertamenti a seguito dell'impugnazione del Procuratore generale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    "Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"

    La norma attribuisce al giudice di appello ampio potere discrezionale di disporre la rinnovazione dell'istruttoria quando ritenga l'indagine dibattimentale incompleta; tale esercizio è rimesso al merito e incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina ipotesi particolari (appello del pubblico ministero contro proscioglimento per valutazione di prova dichiarativa); la Corte ha ritenuto la fattispecie diversa e non assimilabile a quella regolata dal comma 3-bis.

  • art. 604, comma 6 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per delimitare il potere istruttorio d'appello; la Corte ha ritenuto la richiamata disciplina non ostativa all'intervento istruttorio operato in concreto.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente la presentazione di motivi aggiunti d'appello; la Corte ha esteso l'inammissibilità ai motivi aggiunti di Alfarano per connessione e per evitare proroghe indebite dei termini di impugnazione.

  • art. 304, comma 6 cod. proc. pen.

    Norma che riguarda ipotesi di proscioglimento perché il reato è estinto o l'azione non poteva essere iniziata; la Corte ha escluso la rilevanza di tale norma rispetto ai casi di non punibilità per particolare tenuità, ritenendola concettualmente distinta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per imporre ai ricorrenti le spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Predisposizione della trattazione scritta; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'onere delle spese per dichiarativa di inammissibilità: la Corte ha rilevato l'assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque applicato l'art. 616 c.p.p. per le somme da versare.

Massime di principio

  • Il giudice di appello ha ampia discrezionalità nel disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando ritenga gli atti incompleti: tale scelta è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • L'appello proposto dal pubblico ministero avverso una definizione del procedimento basata sulla non punibilità per particolare tenuità può legittimare l'integrazione probatoria in appello per consentire una piena verifica della fondatezza dell'impostazione accusatoria.
  • La motivazione del giudice di appello deve essere "rafforzata" quando ribalta, in senso sfavorevole per l'imputato, una decisione di primo grado favorevole; la mancanza di questa motivazione può essere censurata solo se la decisione d'appello risulta effettivamente carente di argomentazioni pertinenti.
  • L'ammissione di ulteriori testi in appello è ammissibile se rientra nell'ambito dei poteri istruttori dell'appello e serve a colmare lacune istruttorie; la mera non obbligatorietà dell'istruttoria non implica automaticamente una preclusione.
  • I motivi aggiunti devono rimanere connessi ai motivi originari: nuove questioni non connesse possono essere dichiarate inammissibili per evitare un surrettizio prolungamento dei termini di impugnazione.
  • Le distinzioni tra ipotesi normative (es. proscioglimento perché estinzione del reato vs non punibilità per tenuità) sono rilevanti: norme diverse disciplinano conseguenze e poteri istruttori differenti e non sono automaticamente sostituibili.

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