Cassazione Civile, Ordinanza n. 03980/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo relativo a un immobile ad uso negozio. Le originarie opponenti avevano dedotto di avere esercitato con successo il riscatto di un locale commerciale e di avere offerto il prezzo dovuto, ma contestavano che il prezzo ingiunto dovesse essere pagato integralmente perché sull’immobile gravava un’ipoteca accesa dal venditore per l’acquisto dell’intera palazzina. Nell’opposizione avevano chiesto la revoca del decreto, il risarcimento dei danni per il permanere del vincolo ipotecario, il risarcimento ex art. 96 c.p.c. e, in subordine, la riduzione della somma ingiunta del costo necessario per cancellare le ipoteche. Nel frattempo l’immobile era stato venduto dalle opponenti a terzi, che intervenivano nel giudizio come aventi causa. Il Tribunale dichiarava inammissibile il loro intervento; la Corte d’appello confermava l’inammissibilità ritenendo che non vi fosse dipendenza dal titolo dedotto in causa, perché le opponenti non avevano chiesto espressamente la condanna alla cancellazione delle ipoteche. I terzi proponevano ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 105 e/o 111 c.p.c., sostenendo che il loro intervento era ammissibile perché la domanda in giudizio incideva direttamente sul prezzo da loro dovuto e sul vincolo ipotecario da rimuovere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata l’esclusione dell’intervento dei terzi. Ha affermato che, nella fattispecie, sussisteva la dipendenza dell’intervento dal titolo dedotto nel giudizio, poiché l’eventuale accoglimento dell’opposizione nei termini prospettati avrebbe inciso anche sulla posizione degli acquirenti successivi, che avrebbero beneficiato della riduzione del prezzo di acquisto correlata alla somma necessaria per cancellare le ipoteche. Ha inoltre precisato che, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento del terzo, è sufficiente una connessione o un collegamento tale da rendere opportuno il simultaneus processus, senza che rilevi l’esistenza o meno della legitimatio ad causam in capo a chi ha instaurato il giudizio. Ha poi richiamato l’art. 111, comma 3, c.p.c., affermando che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo con legittimazione autonoma e non sostitutiva. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 105 c.p.c.
Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo
L’intervento del terzo è ammissibile quando la sua domanda è connessa all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio; non occorre una verifica ulteriore della legitimatio ad causam come condizione distinta ai fini dell’intervento.
art. 111 c.p.c.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso
Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, ma il successore ha legittimazione autonoma a intervenire; la sua partecipazione non è sostitutiva né richiede la qualità di litisconsorte necessario.
art. 96 c.p.c.
La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata era stata proposta dalle opponenti nel giudizio di merito, ma non è oggetto di accoglimento nel provvedimento di cassazione, che si limita a decidere sull’ammissibilità dell’intervento del terzo.
art. 39 legge n. 392/1978
Nel fatto di causa è richiamato come base della domanda di riscatto esercitata dalle originarie opponenti sul locale commerciale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del vizio dedotto nel secondo motivo, accolto dalla Corte per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro del vizio dedotto nel primo motivo, poi assorbito dall’accoglimento del secondo.
Massime di principio
- Ai fini dell’intervento volontario nel processo, è sufficiente che il terzo faccia valere un diritto connesso all’oggetto del giudizio o dipendente dal titolo in contestazione; non è necessario che la domanda del terzo coincida con una specifica domanda già proposta dalle parti originarie.
- La valutazione sull’ammissibilità dell’intervento deve essere improntata alla verifica della connessione sostanziale e dell’utilità del simultaneus processus, non a un formalistico scrutinio della legittimazione ad agire del soggetto che ha introdotto il giudizio.
- Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il successore può intervenire autonomamente nel processo, mantenendo il processo originario tra le parti iniziali e senza che la sua posizione sia meramente sostitutiva dell’alienante.
- Quando la decisione sul rapporto principale può incidere economicamente o giuridicamente sulla posizione del successore a titolo particolare, l’intervento di quest’ultimo non può essere escluso per il solo fatto che la domanda principale non sia stata formulata in termini identici a quelli prospettati dal terzo.
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