Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13111/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento a) del provvedimento n. Rif. DS3582 dell'11.5.2023, notificato a mezzo pec in pari data, con cui l'Autorità resistente rigettava, archiviandola in sede di pre- istruttoria, l'istanza di intervento prot. n. 18751 del 6.2.2023, mercè la quale l'associazione ricorrente, a seguito dell'interruzione temporanea dei servizi di posta elettronica dei portali “Libero” e “Virgilio” verificatasi tra il 23 ed il 28 gennaio 2023 e del relativo disservizio, chiedeva, ai sensi dell'art. 37 bis del D.Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) accertarsi la natura vessatoria di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto di fornitura dei suddetti servizi gestiti dalla società Italiaonline s.p.a.; b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo.

Giustizia amministrativa202309641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’AGCM di archiviazione in sede pre-istruttoria della segnalazione volta all’accertamento della vessatorietà di clausole contrattuali relative ai servizi di posta elettronica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’AGCM ha archiviato la richiesta di intervento presentata ai sensi dell’art. 37-bis del d.lgs. n. 206/2005, diretta ad accertare la vessatorietà di alcune clausole delle condizioni generali predisposte da un’impresa per i servizi di posta elettronica “Libero Mail Basic” e “Libero Mail Plus”. Le clausole riguardavano la responsabilità del professionista in caso di malfunzionamento o interruzione del servizio, verificatasi temporaneamente nel periodo indicato in ricorso. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro l’archiviazione, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca depositata dalla parte ricorrente, con cui essa ha rinunciato a coltivare l’interesse alla decisione. La declaratoria è stata adottata in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità del provvedimento di archiviazione dell’AGCM né la questione della vessatorietà delle clausole contrattuali. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’esito e della particolarità delle questioni sottostanti.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.lgs. 206/2005

    La disposizione costituiva la base normativa della richiesta di intervento presentata all’AGCM per l’accertamento della vessatorietà di clausole contenute nelle condizioni generali di contratto; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione univoca della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi di ricorso e della legittimità sostanziale dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.