Cassazione Civile, Sentenza n. 13511/2020 del 02/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato induttivamente, per l’anno d’imposta 2006, il reddito dichiarato dalla società, contestando l’occultamento dei corrispettivi relativi a ventitré vendite immobiliari. L’accertamento si basava sui valori immobiliari indicati dalla banca dati OMI, sui mutui concessi agli acquirenti per importi superiori all’80% dei valori dichiarati, sulla mancata registrazione dei contratti preliminari e su dichiarazioni rese da alcuni acquirenti. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 9 luglio 2013, aveva riformato quella decisione e dichiarato legittimo l’accertamento, ritenendo che gli elementi, benché singolarmente non probanti, fossero sufficienti nel loro complesso. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2729 c.c. e delle norme sull’accertamento induttivo, sostenendo che gli elementi valorizzati erano meri indizi non fondati e non provavano la legittimità dell’accertamento; (2) violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, per l’utilizzo di dichiarazioni testimoniali vietate nel processo tributario; (3) omesso esame di un fatto decisivo, censurando la valutazione degli indizi come complessivamente sufficienti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: la valutazione complessiva degli elementi indiziari appartiene al giudice di merito e la motivazione della Commissione tributaria regionale è stata ritenuta logica e compiuta; non era possibile ottenere in cassazione una nuova valutazione separata dei singoli elementi. Il secondo motivo è stato rigettato: il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce di acquisire dichiarazioni di terzi rese fuori dal processo, alle quali compete valore indiziario; tali dichiarazioni possono concorrere con altri elementi alla formazione del convincimento, ma non possono da sole fondare la decisione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10.000, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
I motivi sono inammissibili riferendosi alla valutazione di elementi di fatto riservati al giudice del merito e che, nel caso in questione, ha motivato in modo logico e compiuto tale da sfuggire ad ogni censura di legittimità.
La valutazione degli elementi di fatto e del loro peso probatorio compete al giudice di merito; in cassazione non può essere sostituita da una diversa lettura degli indizi quando la motivazione sia logica e compiuta.
art. 2729 c.c.
Il giudice dell’appello, in particolare, ha considerato dettagliatamente gli elementi costituiti dai dati dei prezzi desunti dalla banca dati dell’osservatorio del mercato immobiliare (OMI), dall’ammontare dei mutui contratti dai clienti della società attuale ricorrente, dall’omessa registrazione dei contratti preliminari, e dalle prove testimoniali acquisite e, pur affermando che nessuno di tali elementi di per se soli considerati possa assurgere a prova, ha correttamente affermato che, nella valutazione complessiva dell’accertamento, assurgono a prova.
Indizi che, considerati singolarmente, non sono sufficienti possono concorrere, mediante una valutazione complessiva, a fondare la prova presuntiva, secondo l’apprezzamento del giudice di merito.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40
Il giudice dell’appello, in particolare, ha considerato dettagliatamente gli elementi costituiti dai dati dei prezzi desunti dalla banca dati dell’osservatorio del mercato immobiliare (OMI), dall’ammontare dei mutui contratti dai clienti della società attuale ricorrente, dall’omessa registrazione dei contratti preliminari, e dalle prove testimoniali acquisite e, pur affermando che nessuno di tali elementi di per se soli considerati possa assurgere a prova, ha correttamente affermato che, nella valutazione complessiva dell’accertamento, assurgono a prova.
Nel giudizio sulla legittimità della rettifica induttiva, la valutazione complessiva degli elementi indiziari a sostegno dell’accertamento può fondare la prova della maggiore materia imponibile; il relativo apprezzamento fattuale è riservato al giudice di merito se adeguatamente motivato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Il giudice dell’appello, in particolare, ha considerato dettagliatamente gli elementi costituiti dai dati dei prezzi desunti dalla banca dati dell’osservatorio del mercato immobiliare (OMI), dall’ammontare dei mutui contratti dai clienti della società attuale ricorrente, dall’omessa registrazione dei contratti preliminari, e dalle prove testimoniali acquisite e, pur affermando che nessuno di tali elementi di per se soli considerati possa assurgere a prova, ha correttamente affermato che, nella valutazione complessiva dell’accertamento, assurgono a prova.
La decisione ammette che gli elementi indiziari acquisiti siano valutati nel loro insieme ai fini della fondatezza dell’accertamento, senza attribuire valore decisivo isolato a ciascuno di essi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, sussiste la possibilità di introdurre nel processo dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione”.
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non esclude l’acquisizione di dichiarazioni extraprocessuali di terzi; esse hanno valore indiziario e possono concorrere con altri elementi alla decisione, ma non possono costituirne da sole il fondamento.
art. 360 c.p.c., n. 5
I motivi sono inammissibili riferendosi alla valutazione di elementi di fatto riservati al giudice del merito e che, nel caso in questione, ha motivato in modo logico e compiuto tale da sfuggire ad ogni censura di legittimità.
La censura per omesso esame non consente di rimettere alla Cassazione la rivalutazione degli elementi di fatto già considerati dal giudice di merito con motivazione logica e compiuta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi rese fuori dal processo possono essere acquisite nonostante il divieto di prova testimoniale e hanno valore indiziario: possono concorrere con altri elementi alla formazione del convincimento del giudice, ma non possono, da sole, fondare la decisione.
- Ai fini della prova presuntiva, elementi che non sono autonomamente sufficienti possono essere valutati congiuntamente e, nel loro complesso, fondare il convincimento del giudice sulla sussistenza dei fatti contestati.
- La valutazione dell’attendibilità e della rilevanza complessiva degli indizi è riservata al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e compiuta; il ricorrente non può ottenere una nuova valutazione atomistica dei singoli elementi.
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