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Sentenza

Sentenza n. 2593/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 00116238 del 25.01.2023, trasmessa in pari data alla ricorrente ed avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014” (cfr. all. n. 1), con la quale la predetta ASL ha comunicato al ricorrente Laboratorio d'Analisi Prof. de Fusco S.r.l. la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell'anno 2014, quantificando l'importo asseritamente dovuto dal laboratorio in € 22.575,30; 2) la pregressa e presupposta, nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 154701, del 15.12.2022, mai trasmessa alla ricorrente che, in data 15.12.2022 ha ricevuto il solo messaggio pec con oggetto: “avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014 – Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.” (cfr. all. n. 2) ma senza alcun allegato, come meglio precisato infra; 3) la pregressa, presupposta nota protocollo n. 118744 del 20.01.2022 dell'UOC Gestione Economico Finanziaria richiamata nella comunicazione di chiusura del procedimento; 4) ogni altro atto e/o provvedimento, ancorché interno e non noto, presupposto, preparatorio connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202301413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell'ASL relativi al recupero del saldo amministrativo contabile o regressione tariffaria dell'anno 2014, con quantificazione della somma dovuta in € 22.575,30

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura ricorrente ha impugnato la nota con cui l'ASL ha chiuso il procedimento amministrativo finalizzato al recupero del saldo amministrativo contabile relativo all'anno 2014, nonché gli atti presupposti. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione, sostenendo che non fossero comprensibili le ragioni della pretesa creditoria dell'ASL. Ha inoltre dedotto la lesione del legittimo affidamento, poiché la richiesta di pagamento era intervenuta oltre dieci anni dopo l'esercizio finanziario cui si riferivano le prestazioni erogate in regime di accreditamento, in violazione dei criteri di ragionevolezza. L'ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto di dare-avere e l'effettiva debenza di somme nell'ambito del rapporto convenzionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato che non erano stati impugnati gli atti regionali di programmazione che fissavano i tetti di spesa e che gli atti dell'ASL relativi alla regressione tariffaria del 2014 erano strumentali alla definizione del rapporto di credito vantato dall'Azienda. La controversia aveva quindi contenuto meramente patrimoniale ed era riconducibile al binomio obbligo-pretesa, senza coinvolgere l'esercizio di un potere autoritativo o discrezionale dell'amministrazione a tutela di interessi generali. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte convenzionalmente; l'ASL agisce nell'ambito di accordi contrattuali e del tetto insuperabile dello stanziamento. Il giudice amministrativo ha pertanto escluso la propria giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il giudizio venga riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del momento della proposizione della domanda e delle successive evoluzioni giurisprudenziali sulla giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    controversie in materia di pubblici servizi

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, relative al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario, quando la controversia si risolve nell'accertamento di un obbligo e di una pretesa senza esercizio di poteri autoritativi.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda

    In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, utilizzato dal TAR con riferimento a pronunce della stessa Sezione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla regressione tariffaria delle strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano esclusivamente l'effettiva debenza dei corrispettivi e la quantificazione del saldo nell'ambito del rapporto convenzionale.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi non si estende alle controversie di contenuto meramente patrimoniale, riconducibili al rapporto obbligo-pretesa tra amministrazione e concessionario, se non viene in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo riservato alla pubblica amministrazione.
  • Quando gli atti dell'azienda sanitaria relativi alla regressione tariffaria sono meramente strumentali alla definizione di un rapporto di credito e non si contestano gli atti autoritativi di programmazione o di fissazione dei tetti di spesa, la controversia deve essere devoluta al giudice ordinario.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono essere conservati mediante riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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