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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8474/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Latina per la illecita coltivazione di novemila piante di marijuana. Il ricorrente lamentava la sproporzione della misura e l'assenza delle esigenze cautelari, sostenendo la mancanza di attualità del pericolo di recidiva; evidenziava la sua residenza in Sardegna (lontano dal luogo della coltivazione ad Aprilia), la confessione e l'assenza di elementi che dimostrassero contatti nella Sardegna tali da permettere la reiterazione del reato e chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari in Sardegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente attengono a una diversa valutazione dei fatti e non denuncino violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, condizione necessaria per l'ammissibilità. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale che, pur tenendo conto della gravità indiziaria, ha motivato in modo non manifestamente illogico la prognosi di pericolo di recidiva sulla base della rilevanza della condotta (imponente coltivazione) e delle circostanze (soggetto residente in Sardegna e attività scoperta nel Lazio) che fanno ritenere l'esistenza di un contesto organizzativo più ampio. Ha ritenuto inoltre che la misura degli arresti domiciliari invocata non fosse idonea a tutelare le esigenze cautelari. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; la sentenza dispone inoltre gli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di recidiva; richiede una valutazione prognostica del giudice basata su modus operandi, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale. La gravità del reato non può da sola giustificare la misura, ma le circostanze concrete della condotta sono elementi imprescindibili per la prognosi.

  • legge n. 47 del 2015

    Modifiche normative che hanno limitato la possibilità di desumere il pericolo di fuga o di recidiva unicamente dalla gravità del titolo di reato; impongono una valutazione concreta e motivata delle esigenze cautelari.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Distinzione tra "indizi" e "sospetto": gli indizi sono elementi noti che consentono inferenze basate su regole o massime di esperienza; il sospetto è congettura. La Corte ha ritenuto che il Tribunale si sia basato su un complesso indiziario e non su mere congetture.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e, in caso di inammissibilità del ricorso senza colpa, la possibilità di condanna al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende. La Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale per gli adempimenti di cancelleria relativi alle misure cautelari; la Corte ha disposto gli adempimenti di competenza della Cancelleria.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione se il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità e ha applicato le conseguenze previste.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che solleva questioni sull'insussistenza dei gravi indizi o sull'assenza delle esigenze cautelari è ammesso solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; le censure che si limitano a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo (art. 274) richiede una valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; non occorre dimostrare specifiche e imminenti occasioni di recidiva.
  • La gravità e le modalità dell'illecito (es. coltivazione su vasta scala) e lo scarto tra luogo della residenza e luogo dell'attività illecita possono legittimare l'adozione della misura cautelare più afflittiva se indicano l'esistenza di un contesto organizzativo.
  • La mera proposta di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari in luogo lontano) non è sufficiente se il giudice ritiene, con motivazione non manifestamente illogica, che tali misure non siano idonee a garantire le esigenze cautelari.
  • Chi impugna deve articolare censure precise di legge o dimostrare illogicità manifesta nella motivazione per ottenere l'ammissibilità: altrimenti si rischia la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle Ammende.

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