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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 2411 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Sentenza - Impugnazione - Motivi - Omessa motivazione - Configurabilità - Ipotesi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio afferma i presupposti per configurare l'omessa motivazione, ma il testo non contiene informazioni sull'esito concreto del ricorso, sull'accoglimento o sul rigetto dell'impugnazione, né sulle parti effettivamente vittoriose.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stato dedotto il vizio di omessa motivazione, nella forma del difetto assoluto di motivazione o della motivazione apparente. Il vizio ricorre quando il giudice di merito afferma in modo apodittico che un fatto non è stato provato, oppure sostiene che sia stato provato, senza indicare il mezzo di prova specificamente riferito a quel fatto né il risultato della prova.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    Il controllo di legittimità può riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; la motivazione è patologica quando manca del tutto o è meramente apparente, impedendo di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

  • Cassazione civile, sentenza n. 4165/2017

    Richiamata quale precedente sul vizio di omessa motivazione e sulla necessità che il giudice indichi la prova considerata e il relativo risultato quando fonda la decisione sull'accertamento o sull'assenza di un fatto.

Massime di principio

  • Una motivazione è apparente quando contiene un'affermazione generica o apodittica sull'esistenza o sull'assenza di una prova, senza confrontarsi con gli specifici mezzi istruttori e con il loro esito.
  • Per contestare efficacemente la motivazione occorre indicare quale fatto decisivo sia stato trascurato, quale prova lo riguardi e perché il giudice avrebbe dovuto attribuirle un diverso rilievo.
  • Non ogni motivazione sintetica è omessa: il vizio sussiste solo quando la decisione non consente di ricostruire il ragionamento logico-giuridico seguito.
  • Il principio è applicabile anche nel processo tributario, purché la censura evidenzi una reale impossibilità di comprendere le ragioni della decisione e non si limiti a chiedere una nuova valutazione delle prove.

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