Sentenza del 16/04/2019 n. 2411 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Sentenza - Impugnazione - Motivi - Omessa motivazione - Configurabilità - Ipotesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio afferma i presupposti per configurare l'omessa motivazione, ma il testo non contiene informazioni sull'esito concreto del ricorso, sull'accoglimento o sul rigetto dell'impugnazione, né sulle parti effettivamente vittoriose.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stato dedotto il vizio di omessa motivazione, nella forma del difetto assoluto di motivazione o della motivazione apparente. Il vizio ricorre quando il giudice di merito afferma in modo apodittico che un fatto non è stato provato, oppure sostiene che sia stato provato, senza indicare il mezzo di prova specificamente riferito a quel fatto né il risultato della prova.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
Il controllo di legittimità può riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; la motivazione è patologica quando manca del tutto o è meramente apparente, impedendo di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
Cassazione civile, sentenza n. 4165/2017
Richiamata quale precedente sul vizio di omessa motivazione e sulla necessità che il giudice indichi la prova considerata e il relativo risultato quando fonda la decisione sull'accertamento o sull'assenza di un fatto.
Massime di principio
- Una motivazione è apparente quando contiene un'affermazione generica o apodittica sull'esistenza o sull'assenza di una prova, senza confrontarsi con gli specifici mezzi istruttori e con il loro esito.
- Per contestare efficacemente la motivazione occorre indicare quale fatto decisivo sia stato trascurato, quale prova lo riguardi e perché il giudice avrebbe dovuto attribuirle un diverso rilievo.
- Non ogni motivazione sintetica è omessa: il vizio sussiste solo quando la decisione non consente di ricostruire il ragionamento logico-giuridico seguito.
- Il principio è applicabile anche nel processo tributario, purché la censura evidenzi una reale impossibilità di comprendere le ragioni della decisione e non si limiti a chiedere una nuova valutazione delle prove.
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