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Ordinanza

Ordinanza n. 863/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali ai seguenti atti:1) prova scritta della sessione mattutina del 31.10.2025 contenuta nella bustan. 2, con particolare riferimento al testo delle domande formulate ai nn. 6(punti -0,1 / 0,4) e 50 (punti -0,1 / 0,4) 2) graduatoria finale ed elenco dei vincitori pubblicata in data 27.11.2025relativa alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” indetta dall’Agenzia delle Entrate con il bando n. 290773/2025 dell’11.07.2025;

Giustizia amministrativa202515170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: prova scritta della selezione pubblica e graduatoria finale con elenco dei vincitori per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, la prova scritta della sessione mattutina del 31 ottobre 2025, con specifico riferimento alle domande nn. 6 e 50 contenute nella busta n. 2, nonché la graduatoria finale e l'elenco dei vincitori pubblicati il 27 novembre 2025. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che l'eventuale accoglimento avrebbe potuto pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, rendendo necessaria l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e non ha quindi deciso sulla sospensione degli atti impugnati. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà prevedibili nel reperimento dei relativi indirizzi. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con evidenza anche nel Portale della Direzione Regionale interessata, contenente gli elementi indicati nell'ordinanza, inclusi il ricorso integrale e l'ordinanza stessa. L'Agenzia dovrà creare un collegamento denominato "Atti di notifica", attestare l'avvenuta pubblicazione e mantenere la documentazione online fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. L'adempimento dovrà essere eseguito entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ma tale adempimento non è stato ritenuto sufficiente per assicurare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Per l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento degli indirizzi, il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    La notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con le modalità stabilite nell'ordinanza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato compimento della notificazione o il mancato deposito della relativa prova entro i termini perentori stabiliti comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti utilmente collocati in una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dell'insieme dei controinteressati, anche se il ricorso è stato notificato ad almeno uno di essi.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, secondo modalità idonee a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati, il ricorso e l'ordinanza autorizzativa.
  • I termini assegnati per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori, con improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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