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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2687/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.: la Corte d'Appello, in sede di rinvio, non aveva quantificato il danno o il profitto indebito arrecato alla pubblica amministrazione e non aveva valutato se tale ammontare fosse di esigua entità, come richiesto dal precedente motivo di annullamento della Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenza di motivazione sul punto devoluto al giudice di rinvio. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio, rimarcando che il giudice del rinvio doveva procedere alla quantificazione, almeno con approssimazione legittima, della diminuzione patrimoniale subita dall'ente e motivare adeguatamente la valutazione dell'attenuante. L'annullamento non ha inciso sull'affermazione di responsabilità già divenuta definitiva in precedenti gradi.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La norma è richiamata come circostanza attenuante rilevante quando il danno o il profitto indebito derivante dal reato sia di entità modesta; la Corte ha rilevato che il giudice di rinvio doveva quantificare o stimare tale entità per valutare l'applicabilità dell'attenuante

  • art. 627 c.p.p.

    Norma procedurale che regola l'attività del giudice nel procedimento di rinvio: il giudice del rinvio è tenuto a compiere un nuovo esame completo del materiale probatorio e a motivare adeguatamente i punti sottoposti al suo esame, senza limitarsi a ripetere il percorso logico censurato dalla Corte di legittimità

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014)

    Precedente richiamato per il principio che, dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio deve fornire nuova e adeguata motivazione sui punti censurati e non ripetere le argomentazioni già ritenute insufficienti dalla Corte di cassazione

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla una sentenza per carenza di motivazione su un punto determinante (es. applicabilità di un'attenuante), il giudice del rinvio è obbligato a riesaminare il materiale probatorio e a motivare espressamente la sua decisione su quel punto
  • Per valutare attenuanti legate all'esiguità del danno o del profitto indebito, il giudice deve quantificare, anche con legittima approssimazione, la diminuzione patrimoniale subita dalla parte offesa; l'assenza di tale quantificazione può determinare l'annullamento
  • Non è sufficiente richiamare passaggi di precedenti decisioni o argomentazioni generiche: il giudice del rinvio deve fornire motivazione autonoma e rispondere alle specifiche censure della Cassazione
  • L'annullamento per vizio di motivazione può riguardare soltanto il profilo motivazionale senza rimettere in discussione la pronuncia di responsabilità già divenuta definitiva

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