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Sentenza

Sentenza n. 1686/2026 - Catania, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato nascente dal Decreto Ingiuntivo n. 265/2025 (R.G. n. 602/2025), emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 15 settembre 2025, depositato in cancelleria il 16/09/2025, dichiarato definitivamente esecutivo in data 13 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Comune all’obbligo di pagamento derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 265/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto per prestazioni professionali rese in favore del Comune e non pagate, nonché la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno da ritardo. Il Comune non si è costituito. Inizialmente il Collegio aveva rilevato la mancanza della prova della definitività del titolo e aveva ordinato il deposito del decreto di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Il ricorrente ha quindi depositato il provvedimento con cui il giudice civile ha dichiarato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La domanda risarcitoria era fondata sulla particolare vetustà del credito e diretta a ottenere gli interessi moratori in luogo di quelli legali, senza allegazione e prova di ulteriori specifici pregiudizi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il decreto ingiuntivo non opposto, munito della dichiarazione di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c., è equiparato a una sentenza passata in giudicato. Ha ritenuto altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Comune e dichiarato l’obbligo di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo, mediante pagamento di € 48.675,17, degli interessi legali dalla domanda al saldo e delle spese della procedura monitoria, pari a € 1.586,00 oltre accessori. In ragione della persistente inerzia dell’Amministrazione, ha nominato il Segretario comunale commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento decorso il termine di 60 giorni. Ha respinto la domanda di risarcimento del danno da ritardo, ritenendo generiche le allegazioni e mancante la prova di un maggior danno concreto, ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi legali. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi, equiparati a sentenze passate in giudicato.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione giudiziale di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo consente di provare la definitività del titolo, condizione di ammissibilità dell’ottemperanza.

  • art. 14 D.L. n. 669/1996

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza richiede la prova del danno concretamente subito; il ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria non determina automaticamente un danno risarcibile.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 ... è in via generale riconoscibile in via presuntiva ... nella eventuale differenza ... tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali ...; il creditore che domandi ... una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito

    Il maggior danno rispetto agli interessi legali deve essere allegato e provato; per importi superiori alla differenza presuntivamente riconoscibile occorre una prova documentale idonea e completa.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo non opposto può essere eseguito mediante il giudizio di ottemperanza solo quando sia stata fornita la prova della sua definitività, mediante il provvedimento di esecutorietà previsto dall’art. 647 c.p.c.
  • L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, quanto a un titolo esecutivo pecuniario, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di pagamento risultante da un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale esecuzione del titolo, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese ivi liquidate.
  • La persistente inerzia dell’amministrazione giustifica la nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva all’esecuzione del titolo dopo l’inutile decorso del termine assegnato dal giudice.
  • Il danno da ritardo nell’esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro non è in re ipsa: il creditore deve allegare e provare un maggior danno concreto e ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da ritardoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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