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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12206/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 26/04/2023, che aveva rigettato il ricorso contro l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli (10/11/2022) con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso). Il ricorrente deduceva che la Corte di cassazione, nella sentenza del 15/07/2022, avrebbe invero richiamato e richiamato per relationem una sequela di pronunzie stabilendo principi di diritto cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto conformarsi (art. 627, comma 3 c.p.p.), mentre la decisione impugnata avrebbe erroneamente qualificato l'annullamento precedente come mero vizio di motivazione e non avrebbe riconosciuto il principio di diritto applicabile; da ciò, secondo il ricorrente, sarebbe derivato un errore di fatto nella successiva conferma della misura cautelare.

La decisione

Il Giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis non sia proponibile avverso decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum o riguardano provvedimenti incidentali (misure cautelari, misure di prevenzione, confische, estradizioni ecc.), e che la giurisprudenza abbia delimitato tassativamente l'ambito applicativo dell'art. 625-bis alle sole sentenze di condanna. Di conseguenza il ricorso è stato respinto per inammissibilità. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è uno strumento straordinario e tassativo; secondo la Corte non è proponibile contro decisioni della Cassazione 'ante iudicatum' o provvedimenti incidentali (es. misure cautelari, misure di prevenzione, confisca, estradizione). Può avere ad oggetto soltanto sentenze di condanna definitive.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente: impone al giudice del rinvio l'obbligo, in caso di annullamento, di integrare la motivazione del provvedimento annullato alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte; il ricorrente sosteneva che tale integrazione non fosse avvenuta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis non è lo strumento idoneo per impugnare decisioni interlocutorie o provvedimenti incidentali (in particolare misure cautelari): è riservato, per la giurisprudenza, alle sentenze di condanna definitive.
  • Se la doglianza riguarda insufficiente o mancata integrazione della motivazione dopo annullamento (richiamo all'art. 627 c.3), il percorso corretto è agire davanti al giudice del rinvio con le previste richieste di integrazione o con i rimedi ordinari previsti dal codice, non il ricorso per errore di fatto.
  • Prima di proporre un ricorso per errore di fatto, verificare che la decisione impugnata sia di quelle espressamente ammesse dalla norma (sentenza di condanna) per evitare l'inammissibilità e il rischio di condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
  • Le decisioni della Corte di cassazione che dispongono su questioni incidentali non acquistano lo stesso carattere di irrevocabilità delle sentenze di condanna; tuttavia ciò rende inammissibile il ricorso per errore di fatto, per cui bisogna valutare rimedi processuali alternativi.
  • In presenza di precedenti pronunce della Corte invocate per relationem, è importante documentare con precisione il principio di diritto affermato e il nesso diretto con la motivazione omessa del provvedimento impugnato; la mera allegazione di contrasto o di omissione motiva difficilmente un 625-bis se la decisione è incidentale.

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