Cassazione Penale, Sentenza n. 4240/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 12/01/2022 della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze di condanna e rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge per avere la Corte territoriale "aggiunto" alla pena complessiva la pena prevista per fatti già giudicati da altra sentenza (presunta duplicazione di anni 1, mesi 10 e giorni 10 di reclusione); (2) violazione per errata quantificazione della pena finale derivante da una presunta sporzionatura e non considerazione della pena finale già inflitta dai giudici veneti; (3) mancata o apparente motivazione in ordine al riconoscimento del ne bis in idem tra le contestazioni associative sul periodo dicembre 2013 - dicembre 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente al profilo sanzionatorio e disposto il rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché verifichi se la pena attribuita ai fatti già giudicati corrisponda effettivamente a quella inflitta dal giudice della cognizione (evitando così doppio conteggio). Ha dichiarato inammissibili per genericità il secondo e il terzo motivo ai sensi degli artt. 591 e 581 c.p.p. Pertanto l'ordinanza impugnata è annullata solo per il trattamento sanzionatorio; per il resto il ricorso è inammissibile. (La Procura generale aveva chiesto rettifica della pena a anni 16, mesi 9, giorni 10 e multa di C. 51.666,00.)
Norme richiamate
art. 619 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla pubblica accusa per chiedere la rettifica della pena; in sede di Cassazione ha rilevanza procedurale per la proposta di rettifica/integrazione del trattamento sanzionatorio
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa alle aggravanti/condotte in materia di stupefacenti, indicata tra i reati contestati nelle sentenze aggregate
art. 73 e art. 80 d.P.R. n. 309/1990
Norme sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e sulle pene collegate, richiamate tra i capi di imputazione
art. 648-bis cod. pen.
Reato di ricettazione/riciclaggio (o simile a seconda del capo), indicato fra i reati satellite oggetto di valutazione nella continuazione
art. 648-ter cod. pen.
Ulteriore fattispecie penale collegata ai reati patrimoniali/societari, citata nelle sentenze aggregate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
Previsione sui motivi di cassazione: le censure devono essere specifiche; nel caso la Corte ha ritenuto i motivi b) e e) generici e quindi inammissibili
art. 591 e art. 581 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla Cassazione per dichiarare l'inammissibilità dei motivi di doglianza generici, in quanto mancanti di specificità
sentenza n. 183 del 2013 (Corte di cassazione)
Richiamata in ordine alla necessità di nuovo giudizio in diverso collegio per la rideterminazione della pena (composizione diversa della Corte territoriale)
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena complessiva utilizzando il meccanismo della continuazione deve verificare espressamente che non vi sia doppio conteggio: non può 'aggiungere' pedissequamente una pena già comprensiva di altri provvedimenti senza accertare che si tratti di misure distinte.
- Se una parte denuncia errata quantificazione della pena o duplicazione di sanzioni, il giudice di rinvio deve confrontare la pena effettivamente inflitta dai giudicanti della cognizione e la pena considerata in sede di esecuzione per evitare il bis in idem o la sovrapposizione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e puntuali: censure vaghe o generiche sono dichiarate inammissibili ex artt. 591 e 581 c.p.p.; l'indicazione precisa dei punti di decisione contestati è essenziale per l'esercizio del sindacato di legittimità.
- In caso di errori procedurali o di valutazione del trattamento sanzionatorio la Corte di Cassazione può annullare con rinvio solo la parte affetta da vizio (annullamento parziale) demandando al giudice dell'esecuzione la nuova determinazione, spesso in diversa composizione.
- La Procura generale può proporre rettifiche sulla quantificazione della pena ai sensi dell'art. 619 c.p.p.; tuttavia la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica e la completezza della motivazione prima di accogliere tali proposte.
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