Ordinanza n. 1724/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 00005/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Umbria che aveva respinto la domanda cautelare contro ordinanze sindacali presupposte
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli operatori economici hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Umbria, chiedendo la riforma della reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di censura dell'appello né il contenuto puntuale degli atti amministrativi originariamente impugnati. Il Consiglio di Stato ha tuttavia rilevato, in sede di sommaria delibazione cautelare, la mancata tempestiva impugnazione delle ordinanze sindacali presupposte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto prima facie corretta la valutazione del fumus compiuta dal TAR, in particolare in ragione della mancata tempestiva impugnazione delle ordinanze sindacali presupposte. Nel bilanciamento degli interessi ha inoltre ritenuto prevalente quello dell'amministrazione, collegato alla sicurezza dei luoghi e all'incolumità pubblica e privata. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 Cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può confermare la reiezione della domanda cautelare quando, a una sommaria delibazione, risulti non tempestivamente impugnato l'atto presupposto sul quale si fonda la pretesa cautelare.
- Nel giudizio cautelare, il fumus boni iuris deve essere valutato anche considerando la tempestiva impugnazione degli atti presupposti; la loro mancata impugnazione può impedire una prognosi favorevole sulla fondatezza della domanda.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, le esigenze amministrative connesse alla sicurezza dei luoghi e alla tutela dell'incolumità pubblica e privata possono prevalere sull'interesse privato alla sospensione dell'efficacia dell'azione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →