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Sentenza

Sentenza n. 726/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202101336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di revoca integrale del contributo e recupero del primo acconto, adottata per difformità dell'intervento, mancata acquisizione preventiva del parere dell'Autorità di Bacino e irregolarità nella rendicontazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione erogante)

La controversia

La controversia riguarda una convenzione stipulata tra Regione Puglia e Comune di Massafra per l'attuazione di un intervento inserito nel IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, cofinanziato per il 50% con risorse ministeriali tramite la Regione. Dopo l'erogazione di un primo acconto, il Comune approvava una perizia suppletiva e di variante, finanziata mediante economie da ribasso d'asta e motivata anche da eventi meteorologici avversi. In sede di rendicontazione, la Regione rilevava che gli interventi in variante ricadevano in aree a pericolosità idraulica individuate dal PAI e che non era stato acquisito preventivamente il parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Contestava inoltre la mancata comunicazione preventiva della variante, richiesta dall'art. 8 della convenzione, e una rilevante incoerenza tra l'importo dello stato finale dei lavori e quello indicato nella determina comunale di omologazione. La Regione disponeva quindi la revoca integrale del contributo e il recupero di euro 67.395,39, comprensivi dell'acconto e degli interessi legali, ai sensi dell'art. 10 della convenzione. Il Comune impugnava la determinazione deducendo: 1) violazione del principio di leale collaborazione e dei termini procedimentali, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto tenere conto dei chiarimenti e della documentazione forniti dopo il tavolo tecnico del 2021; 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti quanto al parere dell'Autorità di Bacino, rilevando la necessità delle varianti per eventi meteorologici eccezionali e l'avvenuta acquisizione, seppure tardiva, del parere; 3) violazione degli artt. 8 e 10 della convenzione ed eccesso di potere per difetto di proporzionalità, contestando la revoca integrale in rapporto a irregolarità ritenute formali o contabili.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la controversia riguarda la formazione, l'esecuzione e la risoluzione di una convenzione tra pubbliche amministrazioni qualificabile come accordo ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, rientrante nell'art. 133, comma 1, lett. a), punto 2, c.p.a. Nel merito ha rigettato tutti i motivi. Il primo motivo è stato respinto perché la Regione aveva svolto un'istruttoria puntuale, sollecitando il Comune per oltre due anni e garantendo la partecipazione procedimentale, mentre i riscontri comunali erano tardivi e incompleti. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 4 delle NTA del PAI richiedeva un parere preventivo e vincolante dell'Autorità di Bacino per gli interventi nelle aree a rischio idraulico; il parere successivamente acquisito aveva confermato l'assenza dell'autorizzazione preventiva. La natura preventiva e vincolante del parere impediva di attribuire efficacia sanante all'acquisizione postuma nell'ambito di un finanziamento pubblico che richiede la regolarità amministrativa dell'intervento sin dall'origine. Il terzo motivo è stato respinto perché il Comune aveva approvato la variante senza la comunicazione preventiva e senza il nulla osta regionale richiesti dall'art. 8 della convenzione. Inoltre, la discordanza tra lo stato finale dei lavori e l'importo omologato integrava una violazione degli obblighi di corretta rendicontazione. Tali violazioni giustificavano la risoluzione del rapporto convenzionale e la revoca integrale del contributo ai sensi dell'art. 10 della convenzione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura pubblica di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 15 l. 241/1990

    La convenzione tra Regione e Comune è stata qualificata come accordo tra pubbliche amministrazioni per il perseguimento di fini pubblicistici.

  • art. 133, comma 1, lett. a), punto 2, c.p.a.

    Le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando riguardino un presunto inadempimento.

  • art. 4 NTA del PAI

    Per gli interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica è richiesto un parere preventivo e vincolante dell'Autorità di Bacino; la sua acquisizione tardiva non sana l'assenza del parere prima della realizzazione dei lavori.

  • art. 8 della Convenzione

    Il beneficiario deve comunicare preventivamente ogni variante alla Regione, affinché ne sia valutata l'ammissibilità; l'approvazione unilaterale della variante da parte del Comune viola tale obbligo.

  • art. 10 della Convenzione

    La difformità dell'intervento rispetto alle modalità e finalità convenute, unitamente alla violazione degli obblighi di rendicontazione, legittima la risoluzione del rapporto e la revoca integrale del contributo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa allo svolgimento dell'udienza da remoto.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di convenzioni stipulate tra pubbliche amministrazioni per il perseguimento di finalità pubblicistiche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), punto 2, c.p.a., anche quando riguardino l'inadempimento o la risoluzione del rapporto convenzionale.
  • Quando la disciplina di tutela idraulica impone un parere preventivo e vincolante dell'Autorità di Bacino per interventi ricadenti in aree a rischio, l'acquisizione del parere dopo l'esecuzione dei lavori non sana l'illegittimità originaria dell'intervento nell'ambito di un finanziamento pubblico subordinato alla regolarità amministrativa ab origine.
  • La violazione dell'obbligo convenzionale di comunicare preventivamente le varianti e di sottoporle alla valutazione di ammissibilità dell'amministrazione erogante legittima la revoca del finanziamento quando la variante sia stata approvata ed eseguita unilateralmente dal beneficiario.
  • La discordanza significativa tra gli importi risultanti dallo stato finale dei lavori e quelli indicati nell'atto di omologazione integra una violazione degli obblighi di corretta rendicontazione e può giustificare la risoluzione della convenzione e la revoca integrale del contributo, se ciò è previsto dal rapporto convenzionale.
  • La partecipazione procedimentale risulta garantita quando l'amministrazione erogante svolge un'istruttoria articolata, sollecita ripetutamente il beneficiario a produrre documentazione e gli consente di fornire chiarimenti, anche se questi ultimi siano tardivi o incompleti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieAccordi e attività consensualeGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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