Sentenza n. 1269/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento Questura di Forlì Cesena Ufficio del Personale Prot.-OMISSIS-del 30.12.2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di immediata sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio disposta ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021, deducendo genericamente violazione di legge, eccesso di potere e insufficienza della motivazione. Ha inoltre contestato, richiamando le diverse caratteristiche dei vaccini disponibili, l'asserita imposizione di uno specifico vaccino. L'Amministrazione ha depositato una relazione riepilogativa dei fatti, non contestata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto insussistenti la violazione di legge, l'eccesso di potere e il difetto di motivazione, rilevando che il provvedimento si limitava ad applicare pedissequamente la normativa di riferimento. Il giudice ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023, che hanno escluso l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-ter del d.l. n. 44/2021, nonché la sentenza n. 188 del 2024, relativa al personale della Polizia penitenziaria, che ha ritenuto legittime la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, escludendo anche il diritto all'assegno alimentare in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale. Ha inoltre escluso che l'atto imponesse uno specifico vaccino: la sospensione sarebbe cessata con la comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo con qualunque vaccino autorizzato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre oneri accessori.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del Completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021
La disposizione costituisce la base normativa della sospensione immediata dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale del personale dei comparti difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico.
d.l. n. 172/2021, convertito dalla l. n. 3/2022
Ha esteso l'obbligo vaccinale, tra l'altro, al personale dei comparti difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico.
artt. 2, 3 e 32, comma 2, Cost.
La Corte costituzionale, come richiamata dal TAR, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'obbligo vaccinale e alle conseguenze della sua inosservanza.
art. 4 d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
La Corte costituzionale ne ha escluso l'illegittimità costituzionale nell'ambito delle pronunce richiamate dal giudice.
Massime di principio
- La sospensione dal servizio prevista dall'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 per il personale dei comparti difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico è legittima quando costituisce applicazione della normativa sull'obbligo vaccinale e dell'inosservanza da parte del dipendente.
- L'applicazione della sospensione dal servizio non richiede l'imposizione di uno specifico vaccino, quando il dipendente possa adempiere all'obbligo mediante qualunque vaccino autorizzato previsto dalla disciplina vigente.
- La sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione conseguenti all'inosservanza dell'obbligo vaccinale non risultano incompatibili, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, con gli artt. 2, 3 e 32, comma 2, Cost.
- Un provvedimento amministrativo che si limiti ad applicare puntualmente la normativa di riferimento non è illegittimo per difetto di motivazione quando le censure motivazionali siano dedotte in modo generico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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