Cassazione Civile, Ordinanza n. 06464/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autore)
La controversia
La lite trae origine dalla prefazione di un volumetto scientifico-letterario, nella quale l'autore aveva svolto considerazioni critiche sul sistema universitario e su presunti conflitti di interesse relativi a docenti e loro familiari coinvolti in attività editoriali. Due professori universitari hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e la pubblicazione della sentenza, assumendo che alcune espressioni della prefazione fossero lesive della loro reputazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, invece, ha ritenuto diffamatorio lo scritto e ha condannato l'autore al pagamento di 5.000 euro per ciascun attore. In cassazione il soccombente ha dedotto, con quattro motivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti storici decisivi: la veridicità o quantomeno la plausibilità di alcuni riferimenti ai rapporti tra i professori e la casa editrice dell'Orso e ai rispettivi familiari; la continenza complessiva dello scritto, inserito in una critica più ampia al sistema universitario; e la pertinenza/interesse pubblico delle vicende narrate. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, assorbito il quarto, valorizzando la necessità di considerare il testo nel suo complesso e il principio secondo cui, nell'esercizio del diritto di critica, possono essere tollerati dati non perfettamente precisi purché vi sia una base di verità oggettiva o putativa frutto di diligente ricerca e purché il giudizio sia complessivamente pertinente e contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione per nuovi accertamenti di fatto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse esaminato fatti decisivi sia sotto il profilo della verità dei riferimenti contestati sia sotto il profilo della continenza e della pertinenza del complessivo esercizio di critica.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per omesso esame di fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti; la Corte ha ritenuto ammissibili le censure nonostante la doppia conforme, perché i fatti risultavano comunque valutati in modo diverso nei due gradi di merito.
art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
La presenza di doppia conforme non ha precluso l'ammissibilità del motivo di ricorso, poiché le decisioni di merito non erano sovrapponibili nella valutazione dei fatti.
art. 21 Cost.
Il bilanciamento sulla continenza della critica deve essere effettuato tenendo conto della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per la forma del procedimento camerale e per il termine di deposito della motivazione.
Massime di principio
- Nel valutare la diffamazione contenuta in uno scritto che unisce cronaca e critica, il giudice deve considerare il testo nel suo complesso e non limitarsi a singole espressioni isolate.
- L'esimente del diritto di critica può sussistere anche quando il testo contenga dati non perfettamente precisi, purché vi sia una base di verità oggettiva o putativa ricavata da un serio e diligente lavoro di ricerca.
- La valutazione della continenza non può fondarsi su criteri meramente formali: occorre un bilanciamento tra reputazione individuale e libertà di manifestazione del pensiero, verificando se la critica resti entro limiti funzionali alla manifestazione del dissenso.
- Ai fini dell'omesso esame di un fatto decisivo, rileva anche la mancata considerazione di elementi del contesto che possano mutare il significato complessivo delle affermazioni contestate.
- Nel diritto di critica, la pertinenza va apprezzata in relazione all'interesse alla conoscenza non solo del fatto narrato, ma dell'interpretazione critica che ne viene data.
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