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Ordinanza

Ordinanza n. 327/2026 - Milano, Sezione 1

per l'accesso agli atti e documenti richiesti dal ricorrente, con istanza di accesso richiesta da ARERA, via pec, il 31 luglio 2025, ovvero: - all'allegato A alla deliberazione del Presidente ARERA n. 251/2025/A, adottata il 12 giugno 2025 e avente ad oggetto "Determinazioni in merito al processo valutativo del personale dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, valutato dal collegio, per l'anno 2024" nonché - ad ogni comunicazione del Presidente dell'Autorità al responsabile della Direzione affari generali e risorse (o di suo delegato) che contenga i criteri e le motivazioni delle valutazioni di cui all'Allegato A del punto precedente; nonché per l'annullamento - della nota di ARERA (prot 60560), a firma del Dott. Luca Mazza, datata 1° settembre 2025 e trasmessa al ricorrente in pari data, con la quale, si è sostanzialmente negato l'accesso ai documenti oggetto della predetta istanza. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LO SCHIAVO LUCA VINCENZO NICOLA il 23\12\2025 : per l’accesso agli atti e ai documenti richiesti con l’istanza di accesso del 2 dicembre 2025; nonché per l’annullamento quanto al presente atto di motivi aggiunti della nota della Direzione Affari Generali e Risorse di ARERA, prot. n. 84898 del 4 dicembre 2025, pervenutami via PEC nella medesima data, con la quale è stato concesso l’accesso ai dati richiesti (numero di atti iscritti all’Ordine del Giorno, di tutte le Direzioni dell’Autorità, per l’anno 2024), solo relativamente alla Direzione DSME di cui sono stato responsabile nell’anno 2024, mentre è stato negato l’accesso per tutte le altre Direzioni dell’Autorità e non è stata fornita alcuna indicazione relativamente ad altri dati pure richiesti “laddove disponibili” (numero di atti iscritti all’Ordine dei Lavori, per tutte le Direzioni dell’Autorità, per l’anno 2024).

Giustizia amministrativa202503824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota di ARERA che ha negato l'accesso all'Allegato A alla deliberazione 251/2025/A e alle comunicazioni contenenti criteri e motivazioni delle valutazioni; per i motivi aggiunti, nota che ha concesso solo parzialmente l'accesso ad alcuni dati relativi agli atti iscritti all'ordine del giorno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'accesso all'Allegato A alla deliberazione del Presidente ARERA n. 251/2025/A, nella versione integrale, comprendente le valutazioni della performance individuale degli altri Direttori e Responsabili di primo livello dell'Autorità, nonché alle comunicazioni contenenti i criteri e le motivazioni delle valutazioni. In via subordinata, ha chiesto l'accesso alla documentazione in forma anonima per la parte relativa ai Direttori aventi lo stesso budget di valutazione. Ha inoltre impugnato la nota di ARERA del 1° settembre 2025, con cui l'accesso era stato sostanzialmente negato. Con motivi aggiunti ha contestato una successiva nota del 4 dicembre 2025, deducendo la concessione solo parziale dell'accesso ad alcuni dati relativi agli atti iscritti all'ordine del giorno e l'omessa indicazione di ulteriori dati richiesti. All'udienza il ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai motivi aggiunti, sicché la controversia è rimasta circoscritta alla pretesa di accesso all'Allegato A nella parte concernente i dati degli altri Direttori e Responsabili di primo livello. Il TAR ha rilevato che tali documenti contengono dati personali di soggetti non destinatari della notificazione del ricorso e potenzialmente lesivi del loro diritto alla riservatezza, anche ove l'accesso sia richiesto in forma anonima, poiché non può escludersi la possibilità di risalire ai titolari dei dati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso. Ha qualificato come controinteressati, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241/1990, tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura dei documenti richiesti il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall'accesso. Ha ritenuto che i Direttori e gli altri Responsabili di primo livello di ARERA i cui dati personali sono contenuti nell'Allegato A rivestano tale qualità. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto a uno dei controinteressati, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con ulteriore termine di dieci giorni per depositare la prova dell'avvenuta integrazione. La trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 25 marzo 2026. I motivi aggiunti sono stati oggetto di rinuncia in udienza.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

    Sono controinteressati tutti i soggetti i cui dati personali o il cui diritto alla riservatezza possono essere compromessi dall'esercizio dell'accesso, purché individuati o facilmente individuabili in relazione alla natura del documento richiesto.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso si applica ai controinteressati la disciplina sull'integrazione del contraddittorio prevista dal codice del processo amministrativo.

  • art. 49 c.p.a.

    La disciplina sull'integrazione del contraddittorio impone di estendere il giudizio ai controinteressati necessari non coinvolti nella notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, sono controinteressati necessari tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall'accesso.
  • La richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali di colleghi o di altri soggetti non esclude la qualità di controinteressati per il solo fatto che il richiedente domandi l'ostensione in forma anonima, quando non sia possibile escludere che i titolari dei dati possano essere comunque identificati.
  • Nel giudizio di accesso, quando il ricorso non sia stato notificato a tutti i controinteressati necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi della disciplina richiamata dall'articolo 116 c.p.a., prima di decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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