Sentenza n. 52/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del P.E.I. e del verbale G.L.O. 9.10.2025 e di tutti gli altri provvedimenti susseguenti e prodromici; - nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo di scuola secondaria; - Di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI e verbale GLO del 9 ottobre 2025, nella parte in cui assegnano 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 33 ore di frequenza scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026 per insufficiente assegnazione delle ore di sostegno e ha chiesto il riconoscimento del diritto del minore alla copertura integrale dell'orario scolastico mediante insegnanti di sostegno, secondo il rapporto 1:1. Il minore è stato riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il PEI assegnava 18 ore su 33, ma nello stesso documento e nelle valutazioni del GLO si riconosceva la necessità di un supporto continuativo e si richiedeva la copertura totale dell'orario scolastico, in ragione della complessità del profilo e della frequenza delle crisi comportamentali. Sono stati dedotti, in sostanza, la violazione della disciplina in materia di inclusione scolastica e sostegno agli alunni con disabilità, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'intrinseca illogicità e contraddittorietà del PEI, nonché la mancata attivazione della procedura per ottenere posti di sostegno in deroga all'organico di diritto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto il PEI intrinsecamente illogico e contraddittorio perché, pur riconoscendo la necessità di un sostegno continuativo e proponendo la copertura integrale dell'orario, ha assegnato soltanto 18 ore settimanali. Il diritto all'insegnante di sostegno è stato ricondotto al diritto costituzionalmente garantito all'istruzione e all'inclusione scolastica e qualificato come non finanziariamente condizionato: carenze di organico o di risorse economiche non possono giustificare la riduzione del sostegno necessario. La disciplina impone alla scuola, sulla base del PEI e delle determinazioni del GLO, di richiedere tempestivamente all'USR i posti in deroga quando l'organico ordinario non sia sufficiente. Nel caso concreto l'Amministrazione non ha provato di avere effettuato tale richiesta. Il Tribunale ha quindi annullato il PEI nella parte lesiva, accertato il diritto del minore alla copertura integrale delle ore di effettiva frequenza secondo quanto stabilito dal GLO e ordinato all'Amministrazione di provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari per la redazione del PEI. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. La sentenza è stata inoltre trasmessa a diverse autorità amministrative e contabili per le valutazioni sulle eventuali responsabilità connesse alla mancata tempestiva attivazione dei posti in deroga.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo; qualora la compromissione renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno è intensivo.
La disposizione collega la condizione di disabilità certificata al dovere dell'amministrazione di fornire i sostegni necessari; il sostegno intensivo corrisponde alla situazione di disabilità grave e può richiedere una copertura scolastica integrale.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Sono richiamati quali fondamento del diritto all'inclusione scolastica e alle misure di sostegno, in collegamento con la disciplina del PEI e dell'insegnante di sostegno.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve individuare, sulla base delle esigenze individuali e della progettazione educativa, le modalità di sostegno e proporre il relativo numero di ore; la proposta deve essere coerente con i bisogni dell'alunno e con l'effettivo utilizzo delle risorse.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'ufficio scolastico regionale assegna le risorse.
Quando l'organico ordinario non è sufficiente, il dirigente scolastico deve attivare tempestivamente la richiesta di posti in deroga all'USR, sulla base del fabbisogno risultante dal PEI.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure necessarie ad assicurare l'effettività della tutela, imponendo all'amministrazione un termine per l'esecuzione e predisponendo un commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024
Sono sostegni i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, graduati in sostegno e sostegno intensivo in ragione della frequenza, durata e continuità.
La nozione di sostegno comprende anche il sostegno intensivo, determinato in funzione delle esigenze individuali e della continuità necessaria.
decreto interministeriale n. 153/2023 e Linee Guida allegate
Le ore di sostegno devono riferirsi esclusivamente alle esigenze dell'alunno titolare del PEI; la proposta deve essere individualizzata, motivata e coerente con i bisogni documentati e con l'effettivo impiego delle risorse.
art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017
Consente l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto per realizzare le misure di sostegno previste dal PEI.
art. 81 Cost.
L'obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non può essere invocato dall'amministrazione o dal giudice per comprimere un diritto costituzionalmente garantito.
Massime di principio
- Il PEI è illegittimo quando assegna un numero di ore di sostegno inferiore a quello ritenuto necessario dal GLO senza una motivazione individualizzata che spieghi la divergenza tra i bisogni accertati e le ore attribuite, soprattutto quando lo stesso PEI riconosce la necessità di un supporto continuativo o della copertura integrale dell'orario scolastico.
- La contraddizione interna tra la valutazione del bisogno di sostegno intensivo e l'assegnazione di un numero ridotto di ore integra un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, oltre alla violazione della disciplina sul PEI e sull'inclusione scolastica.
- Il diritto dell'alunno con disabilità alle misure di sostegno necessarie per l'inclusione scolastica non può essere negato o ridotto per carenze di organico o insufficienza di risorse finanziarie; quando l'organico ordinario non è sufficiente, l'amministrazione deve attivare il procedimento per l'assegnazione di posti in deroga.
- Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno individuale risultante dal PEI e dal GLO e richiedere all'ufficio scolastico regionale i posti di sostegno in deroga necessari; in mancanza di prova dell'avvenuta richiesta, la mancata copertura integrale può essere imputata all'amministrazione scolastica.
- La condizione di disabilità grave o la necessità di sostegno intensivo non determina automaticamente il rapporto 1:1 per l'intero orario scolastico: un'eventuale assegnazione inferiore è ammissibile solo se sorretta da una motivazione specifica, riferita alla situazione individuale, ai bisogni documentati, agli obiettivi del PEI e all'effettivo utilizzo delle risorse.
- In caso di accoglimento della domanda relativa al sostegno scolastico, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per assicurare l'effettività della tutela.
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