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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44540/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva: annullato in parte la custodia cautelare originaria, riqualificato l'associazione a delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (comma 6) e riqualificato i reati-fine ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, confermando gli arresti domiciliari. La ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge per: mancata indicazione della data di costituzione dell'associazione (presunta violazione del diritto di difesa per assenza del perimetro cronologico); assenza di elementi concreti e quantitativi circa la sostanza stupefacente contestata; e carenza/insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale avrebbe confuso la posizione della ricorrente con quella del convivente Rocco Mitidieri e non avrebbe considerato l'assenza di fatti nuovi successivi alla contestazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specifica censura, salvo riconoscere che il Tribunale aveva fornito adeguata motivazione: ha descritto e motivato la riqualificazione dell'associazione nella fattispecie lieve (art. 74, comma 6), indicandone struttura, modalità operative, rapporti personali/familiari, canali di approvvigionamento e la cronologia dei reati-fine (a partire dal 2018), rispondendo così alla censura sulla mancata indicazione della data di costituzione. Ha inoltre valutato come rilevanti le indagini, le intercettazioni e i riscontri (compreso il rinvenimento di stupefacente nell'abitazione), ritenendo congrua la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; ha anche considerato che la successiva sostituzione della misura cautelare (obblighi di dimora) aveva reso priva di interesse parte delle censure. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    Riqualificazione dell'ipotesi associativa nella fattispecie lieve, caratterizzata da struttura rudimentale, rapporti personali/familiari e detenzione/cessione di modiche quantità; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente tale riqualificazione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Riqualificazione dei reati-fine in materia di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato i gravi indizi relativi ai delitti di detenzione e cessione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) e e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha constatato che le censure mosse erano in buona parte generiche e non specificamente circostanziate come richiesto per tali motivi.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Limite alla motivazione del ricorso (richiesta di sinteticità): la Corte ha valutato i motivi nei limiti strettamente necessari alla decisione.

  • codice di procedura penale, art. 275 (in particolare comma 3)

    Riferimento alle presunzioni circa l'adeguatezza della custodia in carcere: la Corte ha ricordato che tali presunzioni non operano automaticamente per associazioni finalizzate a fatti di lieve entità, ma il Tribunale ha comunque valutato i precedenti e il contesto ai fini delle esigenze cautelari.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'ammenda a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in sede di controllo di provvedimenti cautelari del tribunale del riesame, non riesamina i fatti ex novo: verifica soltanto se la decisione impugnata abbia adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi e la congruenza logico-giuridica della motivazione.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e circostanziati: censure generiche o che si limitano a riprodurre contestazioni non dettagliate sono dichiarate inammissibili.
  • La riqualificazione dell'ipotesi associativa e la datazione dell'organizzazione possono essere fondate sulla ricostruzione cronologica dei singoli reati e sul contesto organizzativo emerso dalle indagini; non è necessario un atto formale di "costituzione" per datare un sodalizio.
  • La convivenza e la collaborazione con il principale indagato, unite a elementi indiziari (intercettazioni, sequestri, riscontri), possono essere valutate come contributo significativo e non mera connivenza, purché adeguatamente motivate.
  • La sostituzione o modulazione successiva della misura cautelare può rendere in parte superflua o priva di interesse la censura sulla misura originaria, influenzando l'oggetto del ricorso in Cassazione.
  • Non è consentito al ricorrente in Cassazione richiamare valutazioni probatorie fondate su atti di indagine nuovi o su altri procedimenti per ottenere la revisione integrale del giudizio di gravità degli indizi.

Testo integrale

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