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Sentenza

Sentenza n. 3294/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, - dell'esito della prova scritta svolta il 23 ottobre 2025 presso la sede di Napoli - Mostra d'Oltremare, inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento n. 2.950 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, e, in particolare, di n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (codice 02) per come pubblicato il 28 ottobre 2025 sul Portale InPA, con avviso di pari data, nelle parti di interesse; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, nonché di ogni altro atto istruttorio sotteso all'inidoneità della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuto, tra cui: a) i verbali di formazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; d) il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; e) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta - Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato della ricorrente; f) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; g) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; h) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; i) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarata idonea nonché ammessa ai successivi step della procedura concorsuale; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta e ad ammetterla ai successivi step della procedura concorsuale e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della medesima.

Giustizia amministrativa202515356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con dichiarazione di non idoneità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta svolta il 23 ottobre 2025, nel quale aveva conseguito 20,25/30, a fronte della soglia minima di idoneità di 21/30. Ha contestato il quesito n. 28, relativo al sinonimo di “indulgenza”, indicando come risposta “clemenza”, mentre l’Amministrazione aveva considerato esatta “tolleranza”. Ha chiesto l’annullamento degli esiti e degli atti connessi, l’accertamento del diritto alla rettifica in aumento del punteggio e all’ammissione alle successive fasi concorsuali, nonché la condanna in forma specifica delle Amministrazioni al riesame e alla correzione del punteggio. Le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto e hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione relativa al difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso non fosse estraneo alla procedura, poiché con tale Amministrazione i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti contestati. Nel merito, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la Commissione, con verbale del 23 dicembre 2025, è intervenuta in autotutela attribuendo alla ricorrente il punto richiesto in relazione al quesito contestato, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Le spese sono state integralmente compensate, tenuto conto della tempestività dell’intervento in autotutela dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti dalla norma

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e il decorso dei termini previsti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l’intervento in autotutela ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione adotta un atto di autotutela che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, anziché pronunciarsi sull’illegittimità originaria dell’atto impugnato.
  • L’amministrazione destinataria del rapporto di servizio cui mira una procedura concorsuale non può essere considerata estranea al procedimento e al relativo giudizio, anche quando non sia direttamente imputabile a essa l’adozione degli specifici atti contestati.
  • L’attribuzione in autotutela del punteggio spettante a una candidata non idonea, quando comporti il superamento della soglia minima e soddisfi la domanda di rettifica e ammissione alle fasi successive, determina l’integrale soddisfazione della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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