Cassazione Penale, Sentenza n. 21918/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP di Pavia, in sede di delibazione della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati ritenendo il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il PM ha proposto ricorso per cessazione deducendo errata applicazione della legge e abnormità della decisione, sostenendo che la causa speciale di non punibilità per particolare tenuità non può essere pronunciata nel rito monitorio senza il contraddittorio e senza che gli atti siano trasmessi al Pubblico Ministero affinchè valuti l'eventuale richiesta di archiviazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendolo fondato, ha annullato senza rinvio la decisione del GIP che aveva applicato l'art. 131-bis in sede di delibazione e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pavia per il successivo corso procedurale (in pratica per consentire l'intervento del PM e le opportune valutazioni/attività, inclusa l'eventuale richiesta di archiviazione).
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Si tratta della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte interpreta che la sua applicazione non può avvenire in sede di delibazione del decreto penale senza che gli atti siano trasmessi al Pubblico Ministero e senza il relativo contraddittorio/valutazione del PM.
Sez. Un. n. 20569 del 18.1.2018, rv 272715 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
Principio richiamato: nel rito monitorio l'eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità deve essere realizzata tramite trasmissione degli atti dal GIP al Pubblico Ministero affinchè quest'ultimo valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione; pertanto il GIP non può automaticamente estinguere la punibilità in sede di delibazione del decreto penale.
Massime di principio
- Nel procedimento per decreto penale di condanna il GIP non deve applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis senza aver trasmesso gli atti al PM: la valutazione sulle questioni che possono incidere sull'esercizio dell'azione penale compete anche al Pubblico Ministero.
- Se il GIP ritiene che il fatto possa essere non punibile per particolare tenuità, deve trasmettere gli atti al PM perché questi valuti l'eventuale richiesta di archiviazione; l'estinzione della punibilità richiede la procedura prevista e non può essere decisa in modo sommario in sede di delibazione.
- Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cessazione avverso decisioni del GIP che applicano erroneamente l'art. 131-bis in assenza del necessario coinvolgimento del PM; in tali casi è probabile l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti per il corretto svolgimento del procedimento.
- In situazioni analoghe occorre rispettare il principio del contraddittorio e le specifiche garanzie procedurali: decisioni che incidono sulla punibilità richiedono il coinvolgimento delle parti procedurali competenti e il rispetto della giurisprudenza consolidata.
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