Cassazione Civile, Ordinanza n. 11103/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un automobilista chiedeva il risarcimento di Euro 820,00 per i danni subiti dalla propria vettura, finita in una buca non segnalata e non visibile presente su una strada comunale. Il Giudice di pace respingeva la domanda; il Tribunale, in appello, confermava il rigetto. Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Il Comune resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi, deducendo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello perché la sentenza di pace era stata resa secondo equità e, per il valore della causa, era appellabile solo per specifici vizi. Il chiamato in causa, titolare dell'impresa affidataria dei lavori di manutenzione stradale, resisteva con ricorso incidentale condizionato. La Corte ha esaminato prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, rilevando che l'appello del danneggiato tendeva a contestare la valutazione delle prove e la motivazione della decisione, profili non deducibili con appello avverso sentenza equitativa del giudice di pace di valore inferiore alla soglia prevista.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Oria, ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Brindisi perché il giudizio di appello non avrebbe dovuto essere iniziato, dato che l'appello era inammissibile. I ricorsi principali e il ricorso incidentale condizionato dell'altro resistente sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre regolato le spese, ponendole a carico dell'appellante soccombente, sia per il grado di appello sia per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 339, comma 3, c.p.c.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
art. 113, comma 2, c.p.c.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede la soglia prevista; ciò delimita il regime delle impugnazioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato per denunciare omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Invocato per censurare l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dall'appellante per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, profilo non deducibile in appello avverso sentenza equitativa nei limiti indicati dalla Corte.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dall'appellante per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non può essere chiesta una nuova valutazione dell'attendibilità dei testimoni o della sufficienza della prova.
art. 2043 c.c.
Richiamato nell'appello per invocare la responsabilità aquiliana da insidia stradale; la Corte non entra nel merito perché dichiara l'appello inammissibile.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato dall'appellante nel tentativo di sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 382, comma 3, c.p.c.
La cassazione senza rinvio è disposta perché il processo di appello non poteva essere iniziato.
art. 385, comma 2, c.p.c.
Consente la statuizione sostitutiva sulle spese del grado d'appello da parte della Corte di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale e il deposito della memoria.
art. 110 c.p.c.
Esclusa la successione processuale tra impresa individuale cancellata e persona fisica titolare, per difetto di alterità soggettiva.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, quando il valore della causa rientra nella soglia prevista, sono impugnabili in appello soltanto per vizi tassativamente indicati dalla legge; non è consentito dedurre una mera diversa lettura delle prove o contestare la sufficienza della motivazione.
- L'appello avverso una sentenza equitativa non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dell'attendibilità dei testimoni o delle risultanze istruttorie, né per censurare una motivazione solo ritenuta insufficiente, essendo deducibile soltanto la radicale assenza della motivazione o la violazione dei limiti legali dell'equità.
- La inammissibilità dell'appello per difetto oggettivo dei suoi presupposti deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di secondo grado.
- Quando il giudizio di appello non avrebbe dovuto essere instaurato, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e regolare direttamente le spese del grado illegittimamente introdotto.
- L'impresa individuale non ha autonoma soggettività distinta dal titolare persona fisica; pertanto, la cancellazione dell'impresa dal registro non determina successione processuale ai sensi dell'art. 110 c.p.c. in favore del titolare, che è già e resta l'unico soggetto parte del giudizio.
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