Cassazione Penale, Ordinanza n. 07766/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Castrovillari e confermato la responsabilità per furto. Con il ricorso vengono dedotti undici motivi: i primi, il secondo e il quinto denunciano violazione di legge, travisamento e vizi motivazionali in relazione alla qualificazione del fatto come furto, al tentativo e alla particolare tenuità del fatto; il terzo contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo che il recupero della merce dovrebbe rilevare; il quarto censura il diniego delle attenuanti generiche; il sesto e il nono introducono questioni nuove, non già devolute con l'appello, in particolare sul dolo; il settimo critica il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, che però non erano state riconosciute; l'ottavo lamenta l'eccessività della pena; il decimo deduce violazioni smentite dagli atti; l'undicesimo contesta l'adeguatezza della contestazione rispetto ai fatti accertati. La difesa chiede inoltre che il ricorso non sia dichiarato inammissibile e sia rimesso alla sezione ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene non consentiti o manifestamente infondati i motivi sul tentativo di furto, sulla particolare tenuità del fatto, sull'attenuante del danno di speciale tenuità, sulle attenuanti generiche, sulla pena e sulle altre censure formulate. Diversi motivi sono inoltre dichiarati aspecifici o non deducibili in sede di legittimità perché nuovi rispetto all'appello o non correlati alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, oggetto della contestazione e della conferma di responsabilità nei gradi di merito.
art. 56 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità del tentativo; la Corte reputa la censura incoerente con la giurisprudenza di legittimità e quindi inammissibile o manifestamente infondata.
art. 131-bis c.p.
Richiamato in relazione alla particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene i motivi sul punto manifestamente infondati e reiterativi.
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
Norma sull'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte afferma che il recupero della merce è irrilevante rispetto al momento consumativo del reato.
art. 132 c.p.
Indicato tra i parametri di commisurazione della pena, cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della sanzione.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la graduazione della pena; la Corte ribadisce che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito se motivata in modo congruo.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità quando non vi è correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
art. 597, comma 1, c.p.p.
È richiamato per delimitare l'ambito devolutivo dell'appello: il giudice di secondo grado può decidere sulla statuizione impugnata anche con ragioni diverse, senza violare l'effetto parzialmente devolutivo.
art. 606, lett. e), c.p.p.
È evocato dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione e travisamento, ma la Corte reputa le censure inammissibili perché ripetitive, di merito o manifestamente infondate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di argomenti di merito già esaminati e disattesi dal giudice di appello, specie quando difetti la correlazione con la motivazione impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo di ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità quando l'impugnazione non si confronta puntualmente con le rationes decidendi della sentenza gravata.
- La particolare tenuità del fatto e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non possono essere affermate in modo svincolato dal momento consumativo del reato; il recupero della refurtiva, di per sé, non è decisivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o assenza di motivazione; è sufficiente una motivazione ancorata alla gravità della condotta e all'intensità del dolo.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per le circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da un percorso argomentativo congruo e conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- In appello il giudice può confermare la decisione su un punto autonomamente valutabile anche con argomentazioni diverse da quelle del primo giudice, senza violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p.
- Le questioni nuove non dedotte con i motivi di appello non sono, di regola, proponibili per la prima volta in cassazione, salvo i casi nei quali emergano dagli atti e siano rilevabili d'ufficio.
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