Cassazione Penale, Sentenza n. 26206/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di concessione della liberazione condizionale ai sensi dell'art.176 c.p., lamentando che il Tribunale avrebbe negato il beneficio avendo riguardo ad alcune sanzioni disciplinari risalenti nel corso di circa trent'anni di detenzione, senza considerare che il Prinari aveva già fruito di 2070 giorni di liberazione anticipata, numerosi permessi premio, della semilibertà, aveva svolto attività lavorativa autorizzata e ricostituito una vita affettiva: elementi che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero un effettivo ravvedimento personale. Sostiene inoltre che alcune violazioni disciplinari fossero minime, remote o giustificabili per equivocità della prescrizione violata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza logica e coerente con i dati processuali, rilevando plurimi rapporti disciplinari del detenuto (2005: esclusione dalle attività in comune per 7 giorni; 2010: ammonizione del direttore e nuova esclusione dalle attività in comune; 2020: ammonimento). Il Tribunale ha poi osservato che l'ampia libertà goduta durante la semilibertà avrebbe dovuto indurre una condotta irreprensibile, il che non è emerso. La Cassazione ha quindi valutato che il ricorrente si sia limitato a una lettura alternativa dei fatti senza affrontare la motivazione del provvedimento impugnato, che resta integra. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 176 codice penale
La norma disciplina la liberazione condizionale e richiede la valutazione del ravvedimento del condannato. Nel caso la Corte ha interpretato che la presenza di plurime sanzioni disciplinari, nonostante precedenti benefici, può legittimare il diniego del beneficio perché indica mancanza di piena adesione alle regole e insufficiente ravvedimento.
sentenza della Corte di cassazione del 15 giugno 2021 (richiamata)
La precedente decisione di annullamento imponeva al giudice di sorveglianza di motivare adeguatamente la decisione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che, una volta adeguatamente motivato il nuovo rigetto con riferimento ai rapporti disciplinari, il sindacato di legittimità non ammette una semplice lettura alternativa dei fatti.
Massime di principio
- La concessione della liberazione condizionale richiede una valutazione complessiva del ravvedimento, e le sanzioni disciplinari anche se antiche o apparentemente minori possono incidere negativamente se risultano plurime o dimostrano una continuità di comportamenti non conformi.
- Il godimento di benefici precedenti (permessi premio, semilibertà, liberazioni anticipate) non crea un diritto automatico alla liberazione condizionale: anzi, periodi di maggiore libertà rendono più cogente l'aspettativa di condotte irreprensibili.
- In sede di ricorso per cassazione il controllo è di legittimità: non è consentito proporre una semplice lettura alternativa del materiale probatorio; è invece necessario dimostrare vizi di motivazione, illogicità o violazione di norme sostanziali o procedurali.
- Per contrastare un diniego basato su precedenti sanzioni disciplinari è utile nell'impugnazione: (a) contestare specificamente la valutazione motivazionale del giudice; (b) dimostrare l'irrilevanza effettiva delle sanzioni (es. errore nei fatti, ammissione di giustificazioni documentate); (c) fornire elementi probatori nuovi e probanti della costante adesione alle regole, specialmente durante periodi di semilibertà.
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