Cassazione Penale, Sentenza n. 29874/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/10/2022 che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare. Il ricorrente denunciava violazioni di norme processuali rilevanti a pena di nullità: mancata notifica personale dell'ordinanza del 28/06/2022 che lo invitava a reperire idoneo domicilio; erronea notifica successiva datata 12/07/2022 ma con indicazione anomala della data "14 luglio 2021"; comunicazione del verbale del 28/06/2022 al difensore a un indirizzo PEC sbagliato; e la mancata conoscenza, da parte del difensore e del ricorrente, del contenuto dell'ordinanza emessa nella precedente udienza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che, nonostante l'errore materiale nella data indicata nel verbale di notifica della Questura di Pavia, il contenuto dell'ordinanza del 28/06/2022 era comunque pervenuto e portato a conoscenza del ricorrente. Inoltre il difensore risultava a conoscenza dell'invito (come emerge da un'istanza del 22/07) ed era regolarmente presente all'udienza del 11/10/2022 senza sollevare eccezioni sulla regolarità del contraddittorio; pertanto il vizio è stato considerato sanato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Usato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso con profili di colpa. La norma è stata applicata per le spese e la sanzione pecuniaria.
Corte Costituzionale, n. 186 del 2000
Corte Cost. n. 186 del 2000
Citata a supporto del principio secondo cui sono configurabili profili di colpa nell'instaurazione di ricorsi infondati, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Un errore materiale nella data di una notifica non invalida automaticamente la comunicazione se è dimostrabile che il contenuto del provvedimento è comunque pervenuto e portato a conoscenza dell'interessato.
- La presenza del difensore all'udienza e la sua conoscenza effettiva dell'atto possono sanare vizi formali relativi alla notificazione, se il difensore non solleva tempestivamente eccezioni sulla regolarità del contraddittorio.
- Per far valere la nullità di una notificazione è necessario dimostrare non solo l'irregolarità formale ma anche la mancata conoscenza sostanziale dell'atto da parte del destinatario o del suo difensore; in mancanza di tale dimostrazione l'eccezione rischia di essere ritenuta infondata.
- È importante conservare prove documentali (ricevute di notifica, attestazioni della Questura, PEC ricevute) per contestare in modo efficace la mancata comunicazione di provvedimenti processuali.
- Se si contesta una notificazione o una comunicazione al difensore, l'eccezione deve essere sollevata tempestivamente nell'atto o in udienza successiva; il silenzio o la mancata obiezione può essere interpretata come sanatoria del vizio.
- Chi propone ricorso infondato o con profili di colpa può essere condannato al pagamento di spese e sanzioni (es. ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi prima di impugnare è consigliabile valutare la fondatezza e la rilevanza processuale delle censure.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →