Cassazione Civile, Ordinanza n. 27303/2021 del 07/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre utenti del servizio idrico avevano convenuto in giudizio la società gestrice del Servizio Idrico Integrato chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'erogazione di acqua con concentrazione di arsenico superiore ai limiti consentiti dalla normativa europea e nazionale. Il Giudice di Pace aveva accolto in parte la domanda e aveva anche accolto la domanda di manleva proposta dalla società nei confronti della Regione. In appello, il Tribunale aveva confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria degli utenti, ma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva della società verso la Regione, ritenendo che tale domanda coinvolgesse l'esercizio del potere pubblico e, in ogni caso, rilevando la carenza di legittimazione passiva della Regione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario anche sulla domanda degli utenti, assumendo che la questione riguardasse la riduzione della tariffa/prezzo stabilita in sede amministrativa e dunque la giurisdizione amministrativa; 2) violazione della normativa sul servizio idrico e sull'acqua potabile, sostenendo che nei casi emergenziali il gestore non avrebbe potuto intervenire sull'acqua erogata e avrebbe dovuto essere manlevato dalla Regione; 3) omesso esame di fatti decisivi e dei documenti che dimostrerebbero il ruolo centrale della Regione e l'impossibilità per la società di evitare l'inadempimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con la giurisprudenza consolidata che riconosce la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie risarcitorie dell'utente contro il gestore del servizio idrico, qualificandole come azioni relative al rapporto privatistico di utenza e non come impugnazioni di atti amministrativi tariffari. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la duplice ratio decidendi del Tribunale sulla domanda di manleva: da un lato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporto pubblicistico e di contestazione dell'esercizio del potere amministrativo, dall'altro la carenza di legittimazione passiva della Regione. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 1, c.p.c.
è il vizio denunciato per il preteso difetto di giurisdizione; il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la giurisprudenza consolidata
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non si confrontava con un orientamento della Corte già consolidato
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma invocata per le dedotte violazioni di legge nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 360, n. 5, c.p.c.
norma invocata per omesso esame di fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile
artt. 141 e ss. d.lgs. 152/2006
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina del servizio idrico e della responsabilità del gestore
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. 31/2001
richiamati dalla ricorrente in tema di qualità delle acque destinate al consumo umano
O.P.C.M. 3921/2011
richiamata dalla ricorrente per sostenere il quadro emergenziale della gestione dell'acqua
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente per fondare la responsabilità contrattuale del gestore e la pretesa manleva
art. 133 c.p.a.
richiamato dal Tribunale per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di manleva
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto dalla ricorrente
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie promosse dall'utente contro il gestore del servizio idrico per danni da erogazione di acqua non conforme, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la domanda riguarda l'inadempimento del rapporto individuale di utenza e la conseguente tutela risarcitoria, anche se il presupposto fattuale dipende da scelte organizzative o programmatorie della pubblica amministrazione.
- La domanda dell'utente che mira alla riduzione del corrispettivo o al ristoro del danno per un servizio non conforme va distinta dall'impugnazione dell'atto amministrativo di determinazione tariffaria: solo la seconda coinvolge direttamente l'esercizio del potere pubblico.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o con un orientamento giurisprudenziale consolidato che la decisione ha fatto proprio.
- Quando la decisione di merito si fonda su una duplice ratio decidendi autonoma, il ricorrente deve censurare entrambe; la mancata impugnazione di una delle due rende il motivo inammissibile per difetto di attitudine a scalfire la decisione.
- La contestazione sulla manleva verso un ente pubblico, ove la sentenza di merito qualifichi la relazione dedotta in termini pubblicistici e neghi la giurisdizione del giudice ordinario, deve misurarsi specificamente con tale statuizione pregiudiziale, senza limitarsi a invocare norme di settore o a prospettare errori di merito.
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