Sentenza del 05/02/2016 n. 2288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva dichiarato inammissibile il giudizio di rinvio. La CTR aveva ritenuto invalida la notifica dell'atto di riassunzione perché eseguita presso il domicilio del difensore della parte, anziché personalmente a M.G., e comunque tardiva. L'Agenzia ha sostenuto che la notifica non fosse inesistente, ma soltanto nulla e quindi rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; ha inoltre contestato il computo del termine di riassunzione e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che la notifica della riassunzione presso il domiciliatario o il difensore costituito nelle precedenti fasi, invece che alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, poiché è comunque possibile collegare il destinatario alla precedente designazione processuale. Pertanto il giudice del rinvio non poteva dichiarare l'estinzione o l'inammissibilità del processo, ma avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1-bis
Disciplina il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può esercitare l'azione di accertamento in materia di imposta di registro; nei precedenti gradi era stata ritenuta intervenuta la decadenza dell'Ufficio.
Art. 291 c.p.c.
Quando una notificazione è nulla, ma non inesistente, il giudice deve disporne la rinnovazione. La rinnovazione può sanare retroattivamente la nullità della notificazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63
Regola la riassunzione del processo tributario davanti al giudice del rinvio e deve essere coordinato con le norme del codice di procedura civile sulla validità delle notificazioni.
Art. 393 c.p.c.
Prevede le conseguenze della mancata riassunzione del processo dopo la cassazione con rinvio, ma la Corte ha chiarito che una nullità della notificazione può essere sanata mediante una riassunzione ritualmente eseguita.
Art. 392 c.p.c., comma 2
Individua le forme della riassunzione davanti al giudice del rinvio; il rispetto di tali forme consente di sanare la nullità della precedente notificazione.
Art. 91 c.p.c. e art. 385 c.p.c., comma 3
Riguardano la regolazione delle spese processuali; le relative censure non sono state esaminate perché assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
L. n. 742 del 1969, art. 1
Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali; la questione sul computo della sospensione e sul momento rilevante per la tempestività della riassunzione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- La notifica dell'atto di riassunzione presso il difensore o domiciliatario già indicato dalla parte, anziché personalmente alla parte stessa, è normalmente una notificazione nulla e non inesistente, purché sia possibile collegarla alla precedente rappresentanza o domiciliazione processuale.
- In presenza di una nullità sanabile della notificazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e non dichiarare immediatamente l'inammissibilità o l'estinzione del giudizio.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione è decisiva: la nullità può essere sanata, anche con effetti retroattivi, mentre l'inesistenza non produce ordinariamente effetti processuali.
- Nei giudizi di rinvio è essenziale rispettare sia le forme previste per la riassunzione sia i termini applicabili; tuttavia, prima di dichiarare l'estinzione, il giudice deve verificare se il vizio della notificazione sia sanabile.
- Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo preliminare e rinvia la causa, le ulteriori questioni, comprese quelle sui termini e sulle spese, possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere eventualmente riesaminate dal giudice del rinvio.
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