Sentenza n. 3172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente appellante)
Prevale il privato
La controversia
Il docente aveva ottenuto dal TAR Liguria l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Genova, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuirgli, mediante carta elettronica del docente, il beneficio di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli accessori. Il TAR aveva accolto integralmente la domanda di ottemperanza, ordinando all’Amministrazione di provvedere e prevedendo, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, ma aveva liquidato le spese del giudizio in euro 500,00 in ragione del carattere seriale della controversia. L’interessato ha appellato limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo che l’importo fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari e chiedendo la liquidazione di euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ribadito che la quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può condurre all’attribuzione di somme meramente simboliche o inferiori ai limiti minimi previsti dai parametri applicabili. Nel caso concreto, l’importo di euro 500,00 era inferiore ai valori tariffari relativi allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 147/2022. La serialità e la non particolare complessità della controversia potevano però essere valorizzate per ridurre il compenso, poiché indicative di un minore impegno difensivo. Pertanto, in luogo dell’importo richiesto di euro 1.189,00, il Collegio ha ritenuto equa la liquidazione di euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate, in ragione del parziale accoglimento della domanda e della richiesta dell’appellante superiore all’importo riconosciuto.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti conformi, utilizzato dal Collegio per fondare la decisione su pronunce della stessa Sezione relative a casi analoghi.
art. 2, comma 1, d.m. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera».
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale svolta; la serialità e la limitata complessità della controversia possono incidere sulla misura della liquidazione in quanto indici di un minore impegno difensivo.
art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022
La riduzione prevista dalla disposizione può essere applicata nella liquidazione, ma non legittima una quantificazione complessiva inferiore ai valori minimi tariffari applicabili.
art. 93 c.p.c.
Costituisce la base normativa per la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche né può scendere al di sotto dei minimi inderogabili previsti dai parametri tariffari applicabili, salvo quanto consentito dalla disciplina vigente.
- La serialità del contenzioso e la sua oggettiva non complessità possono essere valorizzate nella determinazione del compenso, in quanto indici di un minore impegno difensivo, purché la liquidazione resti rispettosa dei limiti minimi dei parametri tariffari.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; non è invece necessaria una motivazione analitica ulteriore quando la regolazione delle spese segue tale regola.
- La liquidazione delle spese deve assicurare una proporzione tra l’importanza dell’opera professionale e il compenso riconosciuto, tenendo conto della complessità concreta della controversia e dell’attività difensiva effettivamente richiesta.
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