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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18694/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia trae origine da un episodio avvenuto nella notte del 9 dicembre 2012 all'esterno o nell'ambito della sicurezza di una discoteca di Medesano: a seguito di una discussione con uno dei buttafuori, il resistente avrebbe subito percosse e lesioni da parte del personale addetto alla sicurezza incaricato dalla ditta del ricorrente. Il Tribunale di Parma, accogliendo la domanda risarcitoria del danneggiato, ha condannato il titolare della ditta a risarcire i danni. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra la sua agenzia e i soggetti qualificati come addetti alla sicurezza non sarebbe stata adeguatamente fornita: la mera dichiarazione del titolare della discoteca circa l'affidamento del servizio di sorveglianza alla Recall Agency sarebbe al più una presunzione, e le deposizioni testimoniali sarebbero state scarne, imprecise e insufficienti a collegare l'aggressione al personale della ditta e, quindi, a giustificare la condanna al risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell'onere di specifica indicazione degli atti processuali ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto dei verbali testimoniali né ne aveva indicato con precisione la collocazione nei fascicoli. In secondo luogo, ha osservato che le doglianze si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, e non denunciavano un vero omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Né risultava correttamente prospettata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre resta esclusa la rivalutazione delle prove o l'omesso esame di meri elementi istruttori.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente gli atti e documenti richiamati, il loro contenuto rilevante e la loro esatta collocazione nei fascicoli processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della sua violazione non può risolversi nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo nei limiti chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, non come semplice critica al prudente apprezzamento delle risultanze probatorie.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamata l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte d'appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi censura la valutazione delle prove deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la doglianza, riproducendone il contenuto essenziale e localizzandoli nel fascicolo; la mancanza di anche una sola di tali indicazioni comporta inammissibilità.
  • L'omesso esame denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la singola risultanza probatoria o una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito, ma solo per denunciare, nei limiti ammessi dalla giurisprudenza, l'utilizzo di prove non dedotte o l'attribuzione a prove legali di un valore difforme da quello normativamente previsto.
  • In cassazione non è consentito sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito quando la decisione impugnata abbia comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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