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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46195/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 649, comma 2, cod. pen. e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU per presunto bis in idem. Il difensore deduceva che il procedimento amministrativo tributario si era concluso con atto di adesione del contribuente (17/11/2015) relativo all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate (14/10/2015) e che le sanzioni pecuniarie nei confronti della società erano divenute definitive; sosteneva che la duplicazione sanzionatoria fosse sproporzionata e che le sanzioni amministrative e il procedimento penale si fondassero sugli stessi elementi di fatto, con conseguente violazione della Convenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussista il bis in idem convenzionale perché la sanzione amministrativo-tributaria era stata irrogata alla societa' (soggetto giuridico diverso) mentre l'azione penale era diretta al legale rappresentante in quanto responsabile personale del reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA per l'anno 2013). La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione secondo cui, anche quando una sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale, la protezione contro il doppio processo opera solo se il fatto oggetto di sanzione corrisponde storicamente e soggettivamente a quello del procedimento penale. Il ricorso è stato quindi respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000

    Articolo relativo al reato di omesso versamento dell'IVA; il fatto penalmente rilevante riguarda l'omissione del versamento dell'imposta da parte del legale rappresentante per l'anno d'imposta 2013.

  • art. 649, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al divieto del doppio processo/duplicazione di sanzioni; la Corte ha ritenuto la normativa non ostativa al procedimento penale nel caso di sanzione amministrativa inflitta ad un soggetto giuridico diverso.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Principio convenzionale contro il doppio processo e doppia sanzione; la Corte ha applicato la giurisprudenza della Corte EDU sul punto, rilevando che la protezione opera quando la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale e colpisca lo stesso soggetto e lo stesso fatto.

  • Grande Stevens e altri c. Italia (Corte EDU, 4 marzo 2014)

    Decisione richiamata come criterio per valutare se una sanzione amministrativa sia sostanzialmente penale e per stabilire i limiti del principio di ne bis in idem secondo la CEDU.

  • Nykanen c. Finlandia (Corte EDU, 20 maggio 2014)

    Decisione richiamata per i principi relativi alla natura delle sanzioni amministrative e all'applicazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.

  • Cass. Sez. 3, n. 24309 del 19/01/2017 (Bernardoni) e Sez. 3, n. 30626 del 13/10/2020 (Mancini)

    Precedenti della Corte di cassazione che stabiliscono che non opera il divieto di bis in idem quando la sanzione amministrativa sia stata inflitta ad una societa' e il procedimento penale è diretto al legale rappresentante in quanto persona fisica responsabile; richiamati per affermare il principio della diversa identità del soggetto sanzionato.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem secondo la CEDU tutela contro la duplice sanzione solo quando la sanzione precedente abbia natura sostanzialmente penale e sia applicata allo stesso soggetto per lo stesso fatto.
  • Se la sanzione amministrativo-tributaria è stata irrogata alla societa' e il procedimento penale è diretto alla persona fisica (ad es. legale rappresentante), normalmente non opera la preclusione per doppia punizione perché manca l'identità del soggetto sanzionato.
  • L'atto di adesione o la definizione amministrativa che rende la sanzione definitiva verso la societa' non impedisce automaticamente l'esercizio dell'azione penale nei confronti del responsabile personale, salvo che si dimostri corrispondenza storica e soggettiva del fatto.
  • Per valutare la sussistenza del bis in idem occorre esaminare: la natura della sanzione (se sostanzialmente penale), l'identità del destinatario della sanzione, il contenuto fattuale dell'accertamento e la portata delle misure inflitte.
  • In una situazione analoga, chi intende sollevare la questione di bis in idem deve documentare con precisione la coincidenza del soggetto sanzionato e del nucleo fattuale tra procedimento amministrativo e penale, nonché la natura punitiva della sanzione amministrativa.

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