Cassazione Civile, Ordinanza n. 01006/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. Non ha pronunciato condanna alle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un soggetto che vantava un credito di lavoro nei confronti di una società poi fallita aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., chiedendo l’ammissione di somme per mensilità non percepite in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c. e di ulteriori somme in prededuzione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento fino al ricevimento della lettera di licenziamento. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non sufficientemente allegata, prima ancora che provata, la compatibilità tra le mansioni dirigenziali svolte e la carica di componente del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione con delega alla sicurezza dei lavoratori. Avverso tale decreto il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nelle more ha rinunciato al ricorso, con accettazione della rinuncia da parte del Fallimento e accordo sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma posta a fondamento dell'opposizione allo stato passivo del fallimento
art. 2751-bis n. 1 c.c.
richiamato come titolo di privilegio del credito da retribuzioni non percepite
art. 380-bis1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
consente la riserva di motivazione in camera di consiglio
art. 391 c.p.c.
in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso il raddoppio del contributo unificato perché non ricorrevano i presupposti
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, la Corte non pronuncia condanna alle spese quando le parti abbiano concordato la compensazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia accettata e non ricorrono i presupposti normativi per tale aggravio.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi del credito e, quando rilevante, la compatibilità tra l'attività svolta e il regime di privilegio invocato.
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