Cassazione Penale, Sentenza n. 4571/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. L'esame delle altre censure è stato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) rilevando principalmente un'errata qualificazione giuridica e un vizio di motivazione: la sentenza aveva operato un aumento della pena per effetto del vincolo della continuazione facendo riferimento a reati di associazione (art. 416 c.p.) non contestati in capo al ricorrente, con conseguente illegittimità del computo della continuazione. Ulteriori censure riguardavano la presunta tardività delle querele per i capi 1-19 e la remissione/accettazione di querela per tre episodi, ma il primo motivo è stato quello decisivo
Norme richiamate
art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis)
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a questioni relative alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena; qui è stato invocato per censurare la considerazione di reati non contestati nel calcolo della continuazione
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La sentenza impugnata ha fatto riferimento a fattispecie ascrivibili a questa norma pur senza averla contestata, utilizzandola per giustificare la continuazione e quindi l'aumento di pena: tale utilizzo è stato ritenuto illegittimo
artt. 110 e 640 cod. pen. (concorso e truffa)
I reati di truffa contestati (capi 1-19) sono stati riconosciuti in continuazione; la questione è che la continuazione è stata valutata anche in relazione a reati non contestati, con conseguente errore nel conteggio
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti dell'impugnazione nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta; il ricorso è stato proposto nei limiti di tale disposizione
Massime di principio
- In un giudizio di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il giudice non può aumentare la pena applicando la continuazione con riferimento a fattispecie non contestate: ciò costituisce errata qualificazione giuridica e legittima cassazione
- Il ricorso per cassazione avverso l'applicazione della pena su richiesta è ammesso per gli specifici motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis; l'errata qualificazione rientra tra i motivi che la Corte può esaminare e che possono portare all'annullamento
- La remissione di querela o la tardività delle querele incidono sui singoli capi di imputazione, ma non legittimano il giudice a fondare aumenti di pena su reati non imputati; occorre verificare separatamente l'effetto delle remissioni sui singoli capi
- Se la Corte rileva che la motivazione della pena si è basata su elementi non contestati e decisivi per il computo, può annullare anche senza rinvio e rinviare gli atti al giudice competente perché riclassifichi i fatti e ricalcoli la pena conformemente alle imputazioni
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