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Sentenza

Sentenza n. 16421/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze definitive dei Tribunali di Velletri e Cassino, sezione Lavoro e Previdenza, recanti la condanna al pagamento delle spese legali distratte in favore del ricorrente per complessivi euro 2.448,40

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze definitive, non impugnate e notificate al Ministero, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento, in suo favore quale avvocato antistatario, delle spese legali per complessivi euro 2.448,40. Ha dedotto l’inadempimento dell’obbligo di pagamento; nel corso del giudizio ha inoltre rappresentato la parziale cessazione della materia del contendere con atto del 2 ottobre 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando documentalmente che l’Amministrazione non aveva pagato le somme dovute in esecuzione dei titoli giudiziali. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e lo ha condannato a provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di perdurante inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, incaricato di eseguire il titolo entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La parziale cessazione della materia del contendere dedotta dal ricorrente non ha impedito l’accoglimento, nei termini indicati, della domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di un titolo giudiziale definitivo che condanna un’amministrazione al pagamento di somme consente al creditore di ottenere in sede di ottemperanza la dichiarazione dell’obbligo di adempiere e la fissazione di un termine per l’esecuzione.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendo il termine per l’esecuzione sostitutiva e le modalità essenziali dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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